(massima n. 1)
In tema di trasporto di cose, una volta provato il buono stato di conservazione della merce alla consegna al vettore, il deterioramento della stessa al momento della relativa riconsegna al destinatario può essere provato in via presuntiva in base alla circostanza della tempestiva denuncia fattane da quest'ultimo al mittente e della immediata contestazione di questi al vettore, incombendo a colui — mittente o destinatario — che contro il vettore agisce dare la prova della quantità, della qualità e dello stato delle cose all'atto del relativo affidamento al medesimo in custodia, cosa da potersi, nel successivo momento della riconsegna, dal confronto dedurre che il deterioramento è intervenuto nel corso del trasporto. (Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito che, vertendosi in un caso in cui le cose affidate per il trasporto erano costituite da supporti magnetici — cosiddetto floppy disk —, aveva considerato insussistente la lamentata cancellazione — per effetto o nel corso del trasporto — dei dati ivi impressi con conseguente sopravvenuta inidoneità dei medesimi alla specifica utilizzazione loro propria, in difetto della prova da parte del ricorrente che le informazioni di cui lamentava la perdita fossero nei dischetti effettivamente presenti e leggibili al momento della relativa consegna al vettore).