(massima n. 1)
Con riguardo ad ammanchi di merci, verificatisi in trasporto nell'ambito del quale il vettore si sia avvalso per un tratto del viaggio di un subvettore, e qualora il giudice di primo grado li abbia condannati in solido al risarcimento dei danni in favore del destinatario, condannando altresì il subvettore a manlevare il vettore in base al contratto di subtrasporto, l'appello, che detto subvettore abbia proposto al solo fine di opporre estinzione per prescrizione del credito del danneggiato, non può implicarne la liberazione da detto obbligo di manleva, considerato che l'obbligo medesimo discende da un rapporto distinto, non da regresso nel rapporto fra debitori solidali, e, quindi, si sottrae alle disposizioni dell'art. 1310, ultimo comma, c.c., inerenti alla perdita del regresso da parte del condebitore che abbia rinunciato alla prescrizione.