Cass. civ. n. 2664/2006
L'impresa familiare coltivatrice non è presunta in presenza di conduttore di fondo agricolo che sia coniugato con figli, ma va provata da chi ne deduce la sussistenza. (Rigetta, App. Caltanissetta, 19 Giugno 2002).
Cass. civ. n. 26079/2005
In materia di contratti agrari, per la comunicazione ("notifica") al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e all'art. 7 della legge n. 817 del 1971, da parte del proprietario venditore è richiesta la forma scritta "ad substantiam", non essendo, perciò, idonea allo scopo l'effettuazione della stessa in qualsiasi modo, anche verbale. Infatti, la "denuntiatio" non va considerata solo come atto negoziale ma anche come atto preparatorio di una fattispecie traslativa avente ad oggetto un bene immobile, cioè il fondo agrario, onde deve rivestire necessariamente la forma scritta, in applicazione dell'art. 1350 cod. civ. Tale forma, peraltro, assolve ad esigenze di tutela e di certezza, rendendo, appunto, certa l'effettiva esistenza di un terzo acquirente, evitando che la prelazione possa essere utilizzata per fini speculativi in danno del titolare del diritto, e assicurando, a sua volta, al terzo acquirente, in caso di mancato esercizio della prelazione nello "spatium deliberandi" a disposizione del coltivatore (o del confinante), la certezza della compravendita stipulata con il proprietario, sottraendo l'acquirente al pericolo di essere assoggettato al retratto esercitato dal coltivatore (o confinante) pretermesso; garantisce, infine, il coltivatore ( o confinante) in ordine alla sussistenza di condizioni della vendita più favorevoli stabilite dal proprietario promittente venditore e dal terzo promissario acquirente.
Cass. civ. n. 1663/2005
In tema di contratti agrari, il diritto di ripresa attribuito all'equiparato al coltivatore diretto - e cioè al tecnico agrario, a norma dell'art. 7 legge n. 203 del 1982L. 03/05/1982, n. 203 - è subordinato alla condizione, prevista dall'art. 42, lett. d), della legge n. 203 del 1982, che colui che esercita la ripresa non si trovi nel godimento di fondi idonei ad assorbire più di metà della forza lavorativa familiare. Per accertare tale condizione, peraltro, è necessario considerare la peculiarità del lavoro, eminentemente intellettuale, svolto dal tecnico agrario, idoneo ad esplicarsi convenientemente in un'area più vasta di quella capace di esaurire la forza lavorativa, principalmente manuale, del coltivatore diretto.
Cass. civ. n. 17855/2003
In tema di contratti agrari, la comunicazione ex art. 5 della legge n. 203 del 1982 e l'inutile decorso del termine per sanare le inadempienze che ad essa consegue rilevano ai fini di delimitare l'inadempimento comportante la risoluzione del contratto, mentre la comunicazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 si caratterizza esclusivamente come filtro riduttivo dell'instaurarsi di procedimenti giudiziari; ne consegue che, non essendo fungibili, e presupponendo la risoluzione del contratto un inadempimento non sanato, la comunicazione ex art. 5 si configura a tale fine come imprescindibile.
Corte cost. n. 153/1977
E' illegittimo per violazione degli artt. 3 e 42, comma 2, Cost., l'art. 12, comma 1, L. 11 febbraio 1971, n. 11, per il quale qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese miglioramenti seguendo la procedura di cui agli artt. 11 e 14 il canone di affitto è prorogato, alla scadenza, per un periodo non inferiore a dodici anni e può essere ceduto dall'affittuario ad uno o più componenti della sua famiglia, anche senza il consenso del locatore, nella parte in cui non limita tali vantaggi dell'affittuario all'ipotesi in cui le opere di miglioramento abbiano determinato un sostanziale e permanente aumento di valore del fondo ed un apprezzabile incremento della sua produttività.