(massima n. 1)
In tema di contratti agrari, il diritto di ripresa attribuito all'equiparato al coltivatore diretto - e cioč al tecnico agrario, a norma dell'art. 7 legge n. 203 del 1982L. 03/05/1982, n. 203 - č subordinato alla condizione, prevista dall'art. 42, lett. d), della legge n. 203 del 1982, che colui che esercita la ripresa non si trovi nel godimento di fondi idonei ad assorbire pił di metą della forza lavorativa familiare. Per accertare tale condizione, peraltro, č necessario considerare la peculiaritą del lavoro, eminentemente intellettuale, svolto dal tecnico agrario, idoneo ad esplicarsi convenientemente in un'area pił vasta di quella capace di esaurire la forza lavorativa, principalmente manuale, del coltivatore diretto.