(massima n. 1)
In tema di contratti agrari, la comunicazione ex art. 5 della legge n. 203 del 1982 e l'inutile decorso del termine per sanare le inadempienze che ad essa consegue rilevano ai fini di delimitare l'inadempimento comportante la risoluzione del contratto, mentre la comunicazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 si caratterizza esclusivamente come filtro riduttivo dell'instaurarsi di procedimenti giudiziari; ne consegue che, non essendo fungibili, e presupponendo la risoluzione del contratto un inadempimento non sanato, la comunicazione ex art. 5 si configura a tale fine come imprescindibile.