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Articolo 2079 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto

Dispositivo dell'art. 2079 Codice Civile

La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II [2141 e ss.] ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo [1647, 1648, 1649, 1652, 1654](1).

Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.

Note

(1) Per le norme sui contratti agrari si veda la L. 3 maggio 1982, n. 203.

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