Il legislatore concede al giudice un potere di riequilibrio della posizione delle parti nel caso in cui, nei contratti commutativi (v.
1469 c.c.), si sia determinato uno squilibrio a causa di casi fortuiti ordinari il cui rischio sia stato assunto dall'affittuario. Tuttavia, proprio perchè quest'ultimo si è accollato il rischio, il riequilibrio è limitato alla possibilità di rateizzare il pagamento dell'affitto mentre è escluso che il fitto possa essere diminuito, pena la vanificazione del patto di accollo del rischio. Il conduttore stesso, peraltro, di solito stipula un contratto di assicurazione (
1882 c.c.) a copertura del rischio.