Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse(1); ma il contraente in mala fede risponde dei danni [2056](2).
Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse(1); ma il contraente in mala fede risponde dei danni [2056](2).
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
Cass. civ. n. 5734/2019
Il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare; ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Cass. civ. n. 20564/2015
In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, come tale rilevabile anche d'ufficio, salvo che lo pseudo rappresentato agisca in giudizio formulando una domanda che presupponga l'efficacia del contratto concluso in suo nome dal rappresentante senza poteri, ovvero si costituisca e difenda nel merito tenendo un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio tale contratto (nella specie, formulando richieste di risarcimento del danno per dolo contrattuale ex art. 1440 c.c. e di rescissione del contratto ai sensi dell'art. 1448 c.c.), dovendosi ritenere, in tal caso, l'originaria carenza dei poteri rappresentativi superata in virtù di una ratifica, sia pure tacita, del negozio, e, dunque, senza possibilità di rilievo officioso.Cass. civ. n. 14046/2013
L'azione risarcitoria esperibile dall'avente diritto alla prelazione agraria ex art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, il quale sia destinatario di una proposta di alienazione del fondo ad un prezzo artatamente superiore a quello realmente pattuito tra le parti, va ricondotta alla comune azione di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ., e non all'"actio dolis causam incidens" ex art. 1440 cod. civ., costituendo un'azione di tutela esterna del diritto di prelazione, il cui esercizio viene così reso più onerosoCass. civ. n. 5965/2012
In ipotesi di domanda di risarcimento per dolo incidente relativa al danno derivante da un contratto valido ed efficace ma "sconveniente", l'eventuale esistenza dell'inganno nella formazione del consenso non incide sulla possibilità di far valere i diritti sorti dal medesimo contratto, ma comporta soltanto che il contraente, il quale abbia violato l'obbligo di buona fede, è responsabile del danno provocato dal suo comportamento illecito, commisurato al "minor vantaggio" ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dallo stesso. Tuttavia, pur non avendo il contraente diritto di occultare i fatti, la cui conoscenza sia indispensabile alla controparte per una corretta formazione della propria volontà contrattuale, l'obbligo informativo non può essere esteso fino al punto di imporre al medesimo contraente di manifestare i motivi per i quali stipula il contratto, così da consentire all'altra parte di trarre vantaggio non dall'oggetto della trattativa, ma dalle altrui motivazioni e risorse. (Nella specie, la circostanza taciuta riguardava il fatto che sul terreno, venduto come destinato a verde ed a parcheggi, sarebbe stata trasferita l'edificabilità da altri immobili di proprietà dell'acquirente, con conseguente incremento del valore del suolo).Cass. civ. n. 19024/2005
La violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall'art. 1337 c.c., assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche, quale dolo incidente (art. 1440 c.c.), se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al "minor svantaggio", ovvero al "maggior aggravio economico" prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto.Cass. civ. n. 9523/1999
In ipotesi di dolo incidente, il contraente il quale, assumendo che, in assenza dei raggiri sofferti avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse e che l'altro contraente fu in mala fede, agisce contro costui chiedendo il risarcimento del danno, non deve esercitare anche l'azione di annullamento del contratto, in quanto la suddetta domanda risarcitoria ha come presupposto che i raggiri non abbiano avuto carattere determinante del consenso e che, pertanto, il contratto resti valido. (Nella specie la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale, invece, aveva ritenuto che la domanda risarcitoria supponesse la proposizione della domanda di annullamento del contratto, che non era stata formulata).Cass. civ. n. 8318/1990
In tema di dolus incidens (art. 1440 c.c.), e con riguardo all'azione di risarcimento del conseguente danno, l'attore, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell'an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli.Cass. civ. n. 2798/1990
L'art. 1440 c.c., in tema di dolo incidente, cioè di raggiri di un contraente che abbiano determinato per l'altro condizioni più onerose, nonché di responsabilità risarcitoria del primo verso il secondo, trova applicazione, al pari delle generali regole negoziali dettate dal c.c., anche per il contratto di trasporto marittimo, ed il diritto a far valere quella responsabilità, vertendosi in materia di fatto illecito, inerente al momento formativo del contratto, è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., non alla prescrizione semestrale di cui all'art. 438 c.n., la quale riguarda solo i diritti «derivanti» dal contratto stesso.Cass. civ. n. 3176/1981
Nella controversia vertente sull'annullamento del contratto per dolo determinante (art. 1439 c.c.), ovvero sulla risoluzione del medesimo per inadempimento, non può essere dedotta per la prima volta con ricorso per cassazione l'esistenza di un dolo incidente, ai sensi dell'art. 1440 c.c., trattandosi di questione del tutto estranea all'oggetto della contesa, in quanto idonea a comportare una responsabilità per danni del contraente in mala fede, ma non ad interferire sulla validità ed efficacia del contratto.Cass. civ. n. 1528/1974
Quando il dolo di una parte abbia determinato un error in negotio, nel senso che per effetto dei raggiri il soggetto passivo di questi abbia prestato il suo consenso per un negozio diverso da quello che intendeva realmente stipulare, non può venire in considerazione il disposto dell'art. 1440 c.c. (dolo incidente). (Nella specie, si era dedotta l'induzione in errore per effetto di dolo nella costituzione di una servitù, laddove si era fatto credere che il negozio si riferisse alla liquidazione del danno per la costruzione di un elettrodotto).
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