(massima n. 1)
Quando il dolo di una parte abbia determinato un error in negotio, nel senso che per effetto dei raggiri il soggetto passivo di questi abbia prestato il suo consenso per un negozio diverso da quello che intendeva realmente stipulare, non può venire in considerazione il disposto dell'art. 1440 c.c. (dolo incidente). (Nella specie, si era dedotta l'induzione in errore per effetto di dolo nella costituzione di una servitù, laddove si era fatto credere che il negozio si riferisse alla liquidazione del danno per la costruzione di un elettrodotto).