(massima n. 1)
In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui č un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, come tale rilevabile anche d'ufficio, salvo che lo pseudo rappresentato agisca in giudizio formulando una domanda che presupponga l'efficacia del contratto concluso in suo nome dal rappresentante senza poteri, ovvero si costituisca e difenda nel merito tenendo un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontą di fare proprio tale contratto (nella specie, formulando richieste di risarcimento del danno per dolo contrattuale ex art. 1440 c.c. e di rescissione del contratto ai sensi dell'art. 1448 c.c.), dovendosi ritenere, in tal caso, l'originaria carenza dei poteri rappresentativi superata in virtł di una ratifica, sia pure tacita, del negozio, e, dunque, senza possibilitą di rilievo officioso.