L'errore(1) è causa di annullamento del contratto quando è essenziale [1429] ed è riconoscibile [1431] dall'altro contraente.
L'errore(1) è causa di annullamento del contratto quando è essenziale [1429] ed è riconoscibile [1431] dall'altro contraente.
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
Cass. civ. n. 31237/2019
Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e possano, quindi, essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, le scelte che il contribuente può, in quest'ambito, operare attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, ad esempio per avvalersi di un beneficio fiscale, implicano una manifestazione di volontà, cui la concessione del beneficio è subordinata, avente valore di atto negoziale, la quale è, in quanto tale, irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione. Ne consegue che l'esercizio della facoltà di opzione riconosciuta al contribuente di volersi o meno uniformare agli studi di settore, costituendo manifestazione di volontà negoziale diretta ad incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta, è estranea all'ipotesi di emendabilità degli errori, tipicamente materiali o formali, commessi nella dichiarazione fiscale, assumendo rilevanza, eventuali errori della volontà espressa dal contribuente, soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità dell'errore ex art. 1428 c.c., applicabile, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti negoziali unilaterali diretti ad un destinatario determinato.Cass. civ. n. 20321/2019
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'errore nella determinazione del canone a misura, che sia stato specificamente pattuito sia con riferimento alla base di calcolo, sia con riferimento al risultato finale, collocandosi nel momento della formazione della volontà negoziale, e non in quello dell'esecuzione del contratto, non legittima direttamente all'azione di ripetizione di indebito, trovando il pagamento della somma convenuta giustificazione nell'accordo contrattuale, il quale rimane valido ed efficace fino a quando il vizio del consenso non venga fatto valere con l'azione di annullamento e questa non trovi accoglimento.Cass. civ. n. 15665/2019
Il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.Cass. civ. n. 30404/2018
La dichiarazione dei redditi affetta da errori è emendabile con limitato riguardo ai dati riferibili ad esternazioni di scienza o di giudizio, mentre, nel caso di errori relativi all'indicazione di dati costituenti espressione di volontà negoziale,il contribuente ha l'onere, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., di fornire la prova della riconoscibilità e dell'essenzialità di detti errori.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso, sul presupposto che la mancata scelta del contribuente di affrancare gratuitamente il disavanzo di fusione ex art. 6 del d.lgs. n. 358 del 1997, in alternativa all'iscrizione di una posta a titolo di avviamento, abbia valenza negoziale, che integri un'ipotesi di errore riconoscibile e quindi emendabile l'omessa compilazione dei righi RR24-RR29 della dichiarazione).Cass. civ. n. 24208/2018
Ove il contenuto del contratto, così come risulta materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto ad esso afferenti, deve ritenersi, ancorché la discordanza non emerga "prima facie" dalle tavole negoziali, che tale situazione non integri alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e che, di conseguenza, non trovi applicazione la normativa dettata in materia di annullamento del contratto per detto vizio, vertendosi, piuttosto, in tema di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volontà dei contraenti.Cass. civ. n. 274/2018
L'errore ostativo consiste nella difformità fra la volontà, come stato soggettivo interno, e la sua manifestazione, e postula che entrambe si riferiscano allo stesso soggetto, cioè all'autore dell'atto volitivo, anche quando questi si serva, per la comunicazione di esso, dell'opera di terzi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito - di accoglimento di domanda di costituzione di rapporto di lavoro privato - che aveva ravvisato detto errore nella mancata previsione nell'avviso di selezione, predisposto dal Centro per l’impiego per la società interessata alla provvista di personale ma in difformità delle istruzioni ricevute, della clausola che poneva, come condizione per l’assunzione, l’attualità del requisito della lunga disoccupazione).Cass. civ. n. 24738/2017
In tema di annullamento del contratto per errore è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza. L'indagine del giudice di merito sul concorso degli elementi indicati si risolve in un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione.Cass. civ. n. 5429/2006
La parte che chiede l'annullamento del contratto per errore essenziale sulle qualità del bene ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta, nonché l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, mentre la scusabilità dell'errore che abbia viziato la volontà del contraente al momento della conclusione del contratto è irrilevante ai fini dell'azione di annullamento, poiché deve aversi riguardo alla riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente.Cass. civ. n. 16679/2004
L'errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'errore in relazione alla condotta di un assicurato che aveva prima richiesto all'INPS la costituzione di una posizione assicurativa e poi all'INAIL la corresponsione dell'assegno vitalizio, richiesta, quest'ultima, che veniva a precludere la costituzione della posizione presso l'INPS).Cass. civ. n. 12784/1999
In tema di annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile dalla controparte, quando il dichiarante sia stato avvisato dell'errore da parte del destinatario della manifestazione di volontà, quest'ultima non può ritenersi viziata nella sua formazione, in quanto avviene nella consapevolezza della possibilità di una diversa interpretazione e con l'accettazione del relativo rischio, onde sarebbe illogico fare carico al destinatario della manifestazione di volontà, che si è comportato con correttezza e buona fede, delle conseguenze di un errore che, ancorché essenziale e riconoscibile (tanto che il dichiarante ne è stato informato dalla stessa controparte) si configura soltanto come una scelta incauta dello stesso dichiarante e non come frutto del profittamento di un errore altrui da parte del destinatario della dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di un lavoratore intesa ad ottenere l'annullamento delle dimissioni dal lavoro perché presentate per errore nella interpretazione delle norme pensionistiche, non ritenendo decisiva, sulla base del principio sopra riportato, la circostanza che il datore di lavoro fosse a conoscenza dell'errore del lavoratore dimissionario e lo avesse anche informato in proposito prima della presentazione delle dimissioni).Cass. civ. n. 985/1998
L'errore sul valore della cosa alienata è rilevante ai fini dell'invalidità del contratto quando sia conseguenza di un errore su una qualità essenziale della cosa medesima.Cass. civ. n. 7629/1996
Le dimissioni del lavoratore — che costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro — soggiacciono, ai sensi dell'art. 1324 c.c., in quanto atto tra vivi avente contenuto patrimoniale, alle norme che regolano i contratti, comprese quelle in tema di annullabilità per vizi della volontà ed in particolare, ai sensi degli artt. 1428, 1429 n. 4 e 1431 c.c., per errore di diritto — che si verifica quando l'errore riguarda l'esistenza (o la permanenza in vigore) o il contenuto e la portata di una norma giuridica ovvero il modo in cui la stessa deve essere interpretata o applicata — fermo restando che, in quest'ultima ipotesi, l'errore deve essere riconoscibile dal destinatario delle dimissioni.Cass. civ. n. 9777/1993
In tema di annullamento del contratto per errore, le disposizioni che di tal vizio richiedono oltre che il carattere essenziale (cioè tale da determinare la parte a concludere il contratto stesso), anche quello della riconoscibilità dall'altro contraente (da apprezzarsi dal giudice del merito con tipica indagine di fatto, incensurabile in cassazione se sorretta da congrua e corretta motivazione, in relazione alle circostanze del contratto ed alle qualità dei contraenti) operano anche con riguardo a contratti unilaterali, come la fideiussione gratuitamente prestata, nei quali vi sia un controinteressato alla dichiarazione.Cass. civ. n. 2518/1990
In tema di annullamento del contratto per errore è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante nell'indurlo a concludere il negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo in concreto richiesto che l'errore sia stato riconosciuto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza. L'indagine del giudice di merito sul concorso degli elementi indicati si risolve in un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretta da congrua e logica motivazione.Cass. civ. n. 5457/1985
Qualora il contenuto del contratto, come appare stipulato, non corrisponda alla comune reale volontà delle parti — sia che l'erronea formulazione o trascrizione debba ascriversi alle parti medesime o ad un terzo loro incaricato ed ancorché siffatta discordanza non emerga prima facie, ma debba costituire oggetto di accertamento — la situazione non integra alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e di conseguenza non trova applicazione la normativa dell'annullamento del contratto per tale vizio. In tale caso, sulla lettera del contratto deve prevalere la reale comune volontà dei contraenti, desumibile — dal giudice del merito — sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito.Cass. civ. n. 2844/1982
L'errore di fatto o di diritto, quale causa di annullamento del contratto, deve essere, oltre che essenziale, cioè tale da determinare la parte a concludere il contratto, anche riconoscibile dall'altro contraente, nel senso che questi, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alle qualità dei contraenti, avrebbe dovuto rilevarlo, adoperando la normale diligenza.Cass. civ. n. 4402/1977
Qualora la lettera di una clausola contrattuale risulti non corrispondente all'effettiva comune intenzione delle parti, come desumibile dal ricorso alle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., non si verte in ipotesi di errore nella formazione del consenso o nella dichiarazione negoziale (artt. 1427 e 1433 c.c.), deducibile dall'interessato con azione di annullamento, ma in ipotesi di mere inesattezze od imprecisioni nella esteriorizzazione di quel comune consenso, rilevabili dal giudice chiamato ad interpretare il contratto medesimo.Cass. civ. n. 1464/1974
Il codice civile vigente nel regolare la figura dell'errore essenziale, quale causa di annullamento del contratto, con l'introdurre il requisito della riconoscibilità (art. 1428 c.c.), ignoto alla disciplina precedente, ha espunto quello della scusabilità, che veniva considerato, sotto il vigore del precedente codice, come elemento necessario per integrare la detta figura di vizio del consenso, anche se non legislativamente previsto.
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