(massima n. 1)
L'errore, quale vizio della volontą, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtą, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontą. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore č subordinato, prima ancora che alla sua essenzialitą o riconoscibilitą, alla circostanza (della cui prova č onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontą sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'errore in relazione alla condotta di un assicurato che aveva prima richiesto all'INPS la costituzione di una posizione assicurativa e poi all'INAIL la corresponsione dell'assegno vitalizio, richiesta, quest'ultima, che veniva a precludere la costituzione della posizione presso l'INPS).