Si dice di fatto, in contrapposizione a quello di diritto, l'errore che cade sugli elementi del contratto o su circostanze esterne. L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale e riconoscibile. È essenziale l'errore che cade: sulla natura o sull'oggetto del contratto ; sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso. È riconoscibile, l'errore che, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, avrebbe potuto essere rilevato da una persona di normale diligenza.