(massima n. 1)
Qualora la lettera di una clausola contrattuale risulti non corrispondente all'effettiva comune intenzione delle parti, come desumibile dal ricorso alle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., non si verte in ipotesi di errore nella formazione del consenso o nella dichiarazione negoziale (artt. 1427 e 1433 c.c.), deducibile dall'interessato con azione di annullamento, ma in ipotesi di mere inesattezze od imprecisioni nella esteriorizzazione di quel comune consenso, rilevabili dal giudice chiamato ad interpretare il contratto medesimo.