(massima n. 1)
La dichiarazione dei redditi affetta da errori č emendabile con limitato riguardo ai dati riferibili ad esternazioni di scienza o di giudizio, mentre, nel caso di errori relativi all'indicazione di dati costituenti espressione di volontą negoziale,il contribuente ha l'onere, secondo la disciplina generale dei vizi della volontą di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., di fornire la prova della riconoscibilitą e dell'essenzialitą di detti errori.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso, sul presupposto che la mancata scelta del contribuente di affrancare gratuitamente il disavanzo di fusione ex art. 6 del d.lgs. n. 358 del 1997, in alternativa all'iscrizione di una posta a titolo di avviamento, abbia valenza negoziale, che integri un'ipotesi di errore riconoscibile e quindi emendabile l'omessa compilazione dei righi RR24-RR29 della dichiarazione).