(massima n. 2)
L'emendabilità degli errori commessi nella dichiarazione fiscale deve correttamente circoscriversi all'indicazione di quei dati relativi alla quantificazione delle poste reddituali positive o neà degli errori commessi nella dichiarazione fiscale deve correttamente circoscriversi all'indicazione di quei dati relativi alla quantificazione delle poste reddituali positive o negative, che integrino errori tipicamente materiali (ad es. errori di calcolo od anche errata liquidazione degli importi), ovvero anche formali (concernenti l'esatta individuazione della voce del modello da compilare nella quale collocare la posta), rimanendo quindi a tali ipotesi estranea la fattispecie in cui il contribuente, con la stessa dichiarazione, abbia inteso esercitare una facoltà di opzione riconosciutagli dalla norma tributaria di volersi o meno uniformarsi agli studi di settore da qualificarsi manifestazione di volontà negoziale. Tale opzione integra, pertanto, esercizio di un potere discrezionale di scelta riconducibile ad una tipica manifestazione di autonomia negoziale del soggetto che è diretta ad incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta e, dunque, eventuali errori della volontà espressa dal contribuente assumono rilevanza soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità ex art. 1428 c.c. norma che trova applicazione, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti negoziali unilaterali diretti ad un destinatario determinato.gative, che integrino errori tipicamente materiali (ad es. errori di calcolo od anche errata liquidazione degli importi), ovvero anche formali (concernenti l'esatta individuazione della voce del modello da compilare nella quale collocare la posta), rimanendo quindi a tali ipotesi estranea la fattispecie in cui il contribuente, con la stessa dichiarazione, abbia inteso esercitare una facoltà di opzione riconosciutagli dalla norma tributaria di volersi o meno uniformarsi agli studi di settore da qualificarsi manifestazione di volontà negoziale. Tale opzione integra, pertanto, esercizio di un potere discrezionale di scelta riconducibile ad una tipica manifestazione di autonomia negoziale del soggetto che è diretta ad incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta e, dunque, eventuali errori della volontà espressa dal contribuente assumono rilevanza soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità ex art. 1428 c.c. norma che trova applicazione, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti negoziali unilaterali diretti ad un destinatario determinato.