(massima n. 1)
In tema di annullamento del contratto per errore è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante nell'indurlo a concludere il negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo in concreto richiesto che l'errore sia stato riconosciuto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza. L'indagine del giudice di merito sul concorso degli elementi indicati si risolve in un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretta da congrua e logica motivazione.