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Articolo 1359 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Avveramento della condizione

Dispositivo dell'art. 1359 Codice Civile

La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa(1).

Note

(1) Nonostante la norma faccia riferimento solo a tale ipotesi, la ratio che le è sottesa consente di ritenere che il meccanismo previsto operi anche nel caso in cui una parte, scorrettamente, determini l'avverarsi di una condizione che avrebbe interesse non si avveri.

Ratio Legis

La norma è espressione del principio di buona fede (1358, 1175 c.c.). L'intento del legislatore è evitare che un comportamento scorretto possa favorire chi lo tiene e danneggiare la controparte.

Brocardi

Qui potest facere ut possit condicioni parere, iam posse videtur
Quicumque sub condicione obligatus curaverit ne condicio existeret, nihilominus obligatur
Receptum est, quoties per eum cuius interest, condicionem non impleri, fiat quominus impleatur, perinde haberi ac si impleta condicio fuisset

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

211 A proposito dell'avveramento della condizione deve rilevarsi la soppressione del superfluo art. 113 del progetto del 1936 (art. 1166 cod. civ.).
La clausola condizionale, in quanto incide in un contratto, deve essere interpretata come ogni altra clausola.
212 Nell'art. 229, mentre si è ritenuto inutile specificate che esso riguarda la condizione positiva e quella negativa; si sono, peraltro, colmate le lacune che si riscontravano nell'art. 114 del progetto del 1936 e nell'art. 1169 cod. civ.
Qui si parla di impedimento al verificarsi della condizione; ma non si precisa che il fatto deve essere imputabile a colui che aveva interesse a impedire l'adempimento. Al che ha riparato tanto la dottrina quanto la giurisprudenza, esigendo che colui il quale impedisce l'adempimento sia in dolo o in colpa o che non eserciti legittimamente un proprio diritto.
La Commissione reale non contemplò nell'art. 114 del suo progetto l'ipotesi che l'avveramento della condizione venisse provocato dalla parte che ne avrebbe tratto vantaggio; questa ipotesi è stata pure prevista, ma si è considerata soltanto la buona fede del creditore che provoca l'adempimento. Non si possono condannare se non gli atti di quest'ultimo che contrastano contro quel criterio di lealtà, di fiducia reciproca e di buona fede in cui devono mantenersi i rapporti delle parti. Una semplice colpa del creditore che abbia provocato l'avveramento della condizione non può farla considerare mancata: occorre un'attività del creditore volontariamente diretta allo scopo specifico di produrre l'evento posto in condizione.
213 Non era regolato nel progetto del 1936 l'atteggiamento del principio della retroattività della condizione risolutiva di fronte ad un contratto ad esecuzione continuata e periodica.
La fattispecie è stata risolta nel senso che il verificarsi della condizione non produce effetto riguardo alle obbligazioni già interamente eseguite (art. 230); è legittima tale soluzione tenendo presente che, nelle obbligazioni di cui si tratta, in base all'art. 6, vi sono obbligazioni quante le prestazioni o i periodi che determinano l'entità di ciascuna di esse.
214 L'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di ordinaria amministrazione delle persona a cui spettava l'esercizio del diritto (art. 231); è chiaro, tuttavia, che quest'ultima deve rendere conto all'altra della gestione compiuta

Massime relative all'art. 1359 Codice Civile

Cass. civ. n. 25085/2022

Le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede anche quando al contratto sia stata apposta una condizione sospensiva qualificabile come "potestativa mista", con la conseguenza che, se un Comune abbia affidato ad un professionista la progettazione di un'opera pubblica, subordinando l'erogazione del compenso al finanziamento di quel progetto da parte della Regione, l'affidamento di un successivo incarico di progettazione della stessa opera pubblica ad un altro professionista, di cui il Comune chieda ed ottenga il finanziamento, costituisce comportamento contrario a buona fede, in violazione dell'art. 1358 c.c., che determina l'avveramento fittizio della condizione, ai sensi dell'art. 1359 c.c.

Cass. civ. n. 17667/2022

In tema di recesso del socio dalla società cooperativa, la clausola statutaria che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione, non vale a rendere quest'ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell'organo societario, risulta applicabile l'art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.

Cass. civ. n. 31728/2021

In tema di elementi accidentali del contratto, affinché possa operare la finzione di cui all'art. 1359 c.c., l'esistenza di un interesse contrario all'avveramento della condizione non va valutata in termini astratti, ma valorizzando l'effettivo interesse delle parti all'epoca in cui si è verificato il fatto o il comportamento che ha reso impossibile l'avverarsi della condizione; ne consegue che spetta alla parte interessata la prova che l'altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto.

Cass. civ. n. 29641/2020

Nel caso di contratto di prestazione d'opera professionale con una pubblica amministrazione, nel quale il pagamento del compenso sia stato subordinato all'avverarsi della condizione "potestativa mista" del conseguimento di un finanziamento da parte di un terzo, l'ente pubblico è tenuto, in pendenza di condizione, a comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'art. 1358 c.c. e, dunque, a richiedere il finanziamento per il quale è stata apposta la clausola sfavorevole alla controparte: in mancanza il comportamento omissivo implica, ex art. 1359 c.c., l'avveramento della condizione, con conseguente responsabilità contrattuale dell'ente, tenuto al pagamento del compenso in favore dei professionisti.

Cass. civ. n. 23417/2019

In materia di elementi accidentali del contratto, l'onere di provare l'avveramento della condizione grava su colui che afferma il suo verificarsi, anche nell'ipotesi della "fictio" di cui all'art. 1359 c.c., ove si considera avverata qualora essa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo verificarsi.

Cass. civ. n. 10844/2019

In tema di contratti con una pubblica amministrazione in cui il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato all'ottenimento di un finanziamento dell'opera progettata da parte di un soggetto terzo, il creditore che lamenti il mancato avveramento di tale circostanza ha l'onere di provarne l'imputabilità, ai sensi dell'art. 1359 c.c., a titolo di dolo o colpa, al debitore, mentre quest'ultimo è tenuto a dimostrare di avere adempiuto ai doveri nascenti dall'art. 1358 c.c.

Cass. civ. n. 22046/2018

Ove le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per potere pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, tale condizione è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione del mutuo anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la pratica. La mancata erogazione del prestito, però, comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché questa disposizione è inapplicabile qualora la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia interesse all'avveramento della condizione (cd. condizione bilaterale), sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista.

Cass. civ. n. 1887/2018

Colui che si è obbligato a trasferire un bene sotto la condizione sospensiva dell'ottenimento di determinate autorizzazioni o concessioni amministrative ha il dovere di conservare integre le ragioni della controparte, comportandosi secondo buona fede, compiendo, cioè, tutte le attività, che da lui dipendono, per l'avveramento di siffatta condizione, le quali tuttavia non possono implicare il sacrificio dei suoi diritti o interessi, in particolare imponendo l'accettazione del mutamento dell'equilibrio economico delle prestazioni stabilito nel contratto, posto che l'obbligo di buona fede è semplicemente volto ad impedire (e non a provocare) ai contraenti un minor vantaggio ovvero un maggior aggravio economico.

Cass. civ. n. 22951/2015

In applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, la "condizione di adempimento", sospensiva o risolutiva, si considera non avverata nel momento in cui la mora del soggetto obbligato abbia assunto il carattere di un inadempimento di non scarsa importanza, per la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il vano decorso del termine di adempimento, il cui accertamento, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, è riservato al giudice di merito. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto di scarsa importanza il ritardo di venti giorni nell'adempimento di un'obbligazione, dedotto quale condizione sospensiva di una transazione, anche in ragione del tempo intercorso tra il tardivo adempimento e l'iniziativa giudiziaria del creditore).

Cass. civ. n. 5411/2015

Qualora l'acquisto della proprietà immobiliare sia subordinato alla condizione sospensiva del rilascio della concessione edilizia, la verifica dell'avveramento dell'evento dedotto in condizione si estende alla valutazione della legittimità della concessione edilizia rilasciata poiché, nelle controversie tra privati derivanti dall'esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici, ciò che rileva è la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, mentre la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente.

Cass. civ. n. 16501/2014

In materia di clausola condizionale, allorché il pagamento di parte del compenso dovuto ad un professionista (nella specie, un architetto) per la prestazione d'opera intellettuale dallo stesso espletata sia subordinato al rilascio di un provvedimento amministrativo (nella specie, concessione edilizia), trova applicazione l'istituto della finzione di avveramento della condizione, ex art. 1359 cod. civ., anche quando l'interesse della controparte, inizialmente convergente con quello del professionista, si modifichi nel corso del rapporto, fino a risultare contrario all'avveramento della condizione (nella specie, a seguito del ritiro dell'istanza volta al rilascio della concessione).

Cass. civ. n. 3207/2014

La parte che si è obbligata o ha alienato un bene sotto la condizione sospensiva del rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie alle finalità economiche dell'altra parte deve compiere, secondo buona fede, tutte le attività che da lei dipendono per l'avveramento della condizione, senza impedire che la P.A. provveda sul rilascio delle autorizzazioni, potendo l'altra parte, in caso contrario, chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, da accertare con il criterio della regolarità causale, ove risulti, in base alla situazione esistente nel momento in cui si è verificato l'inadempimento, che la condizione avrebbe potuto avverarsi, mediante il legittimo rilascio delle autorizzazioni.

Cass. civ. n. 16620/2013

La norma dell'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento di essa. La condizione può ritenersi apposta nell'interesse di una sola delle parti contraenti soltanto quando vi sia un'espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero allorché - tenuto conto della situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto - vi sia un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse; in mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti.

Cass. civ. n. 8843/2013

Nell'ipotesi di negozio condizionato, per l'operatività dell'art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inverata la condizione sospensiva - apposta al licenziamento intimato per chiusura di una unità produttiva - della mancata accettazione di un trasferimento ad altra sede, in conseguenza del silenzio serbato dal lavoratore sulla proposta di trasferimento avanzata, anche dopo averne avuto piena conoscenza al rientro da un soggiorno all'estero).

Cass. civ. n. 8172/2013

La norma dell'art. 1359 cod. civ., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa, trova applicazione nella sola ipotesi di condizione casuale (il cui avveramento dipende, cioè, dal caso o dalla volontà di terzi) o di condizione mista (il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà dei terzi, in parte dalla volontà di uno dei contraenti), ma non nell'ipotesi di condizione potestativa semplice o impropria. (Nel caso di specie, è stata ritenuta condizione meramente potestativa quella apposta ad un contratto di lavoro dirigenziale che subordinava il pagamento di un incentivo al dirigente di una I.P.A.B. non al dato oggettivo del raggiungimento di un risultato positivo di gestione da valutarsi da parte di un arbitratore o del giudice, bensì ad un giudizio positivo del rappresentante legale dell'ente).

Cass. civ. n. 24325/2011

L'art. 1359 c.c., in forza del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causa imputabile alla parte controinteressata al suo avveramento, non si riferisce solo a coloro che, per contratto, apparivano avere interesse al verificarsi della condizione, ma anche ai comportamenti di chi in concreto ha dimostrato, con una successiva condotta, di non avere più interesse al verificarsi della condizione, ponendo in essere atti tali da contribuire a far acquistare al contratto un elemento modificativo dell'"iter" attuativo della sua efficacia. Detta norma è applicabile anche alla c.d. condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso e in parte dalla volontà di uno dei contraenti.

Cass. civ. n. 13099/2011

Qualora le parti, al momento della stipulazione del contratto, abbiano sottoposto l'efficacia di una o più clausole del medesimo all'avverarsi di una condizione sospensiva costituita dal conseguimento di un provvedimento amministrativo, al fine di valutare, ai sensi dell'art. 1359 c.c., se tale condizione si possa considerare come avverata, la prova non può avere ad oggetto la certezza che il provvedimento amministrativo vi sarebbe stato, ma solo lo stabilire se, in quella determinata situazione, la conclusione positiva del procedimento amministrativo fosse o meno da ritenere possibile.

Cass. civ. n. 2863/2006

In tema di contratto, le parti possono assumere l'evento consistente nella condicio iuris che è un requisito necessario di efficacia del negozio, alla stessa stregua di una condicio facti assoggettando la prima a regolamentazione pattizia pur non potendola superare o eliminare in forza di successivi accordi o per loro inerzia; infatti, la stessa trovando fonte nell'ordinamento giuridico esula dall'autonomia negoziale nel senso che il suo mancato definitivo avveramento rende irrimediabilmente inefficace il contratto indipendentemente dalla volontà delle parti. Ne consegue che, essendo legittima la previsione di un limite temporale all'avverarsi della condicio iuris il venir meno, nel termine stabilito, dell'elemento (esterno) legalmente necessario per l'efficacia del contratto, ne comporta l'invalidità. (Nella specie, le parti avevano subordinato l'efficacia del contratto preliminare di vendita di un bene immobile al rilascio - mai avvenuto — della concessione edilizia entro un dato termine).

Cass. civ. n. 13457/2004

L'art. 1359 c.c. — a norma del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causa imputabile alla parte interessata al non avveramento — non intende riferirsi soltanto a coloro che, per contratto, apparivano avere interesse al verificarsi della condizione, ma anche ai comportamenti di chi, in concreto, secondo l'accertamento del giudice di merito, ha dimostrato, con una successiva condotta, di non avere più interesse al verificarsi della condizione, ponendo in essere atti tali da contribuire a far insorgere un fattore modificativo del naturale iter attuativo dell'efficacia del contratto. (Nella specie, pattuita la compravendita di numerosi appartamenti per i quali era in corso la pratica di concessione edilizia e pagato il prezzo con la datio in solutum di un terreno edificabile, l'adempimento delle obbligazioni del costruttore promittente venditore era stato garantito con polizza fideiussoria a beneficio della promissaria acquirente, la cui validità era stata condizionata al rilascio al venditore della concessione edilizia; la S.C ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto avverata la suddetta condizione perché il mancato rilascio della concessione edilizia era addebitabile all'omissione, da parte del promittente venditore, di adempimenti indispensabili).

Cass. civ. n. 6423/2003

La norma dell'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento di essa. La condizione può ritenersi apposta nell'interesse di una sola delle parti contraenti soltanto quando vi sia un'espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero allorché — tenuto conto della situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto — vi sia un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse; in mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti.

Cass. civ. n. 1288/2003

L'impossibilità sopravvenuta della condizione, a differenza della condizione impossibile ab initio (che rende nullo il negozio ai sensi dell'art. 1354 c.c.), se trattasi di condizione sospensiva si traduce semplicemente nel mancato verificarsi dell'evento dedotto in condizione; ne consegue che il debitore che è obbligato ad effettuare la sua prestazione al verificarsi della condizione deve ritenersi definitivamente sciolto dalla obbligazione in caso di impossibilità sopravvenuta del verificarsi dell'evento dedotto in condizione (nel caso di specie, debitore era una banca che aveva effettuato una apertura di credito documentale in favore del creditore italiano di una società irachena, il cui credito sarebbe divenuto esigibile dietro presentazione dei documenti attestanti il corretto svolgimento dell'operazione commerciale, non più potuta eseguire a causa dell'embargo sopravvenuto).

Cass. civ. n. 10265/1998

L'art. 1359 c.c. consente attraverso una fictio di avveramento, di ritenere il contratto efficace quando il fatto impeditivo del verificarsi della condizione sia determinato da un comportamento imputabile a titolo di dolo o colpa al soggetto controinteressato in tal modo sanzionando le condotte contrarie a correttezza e buona fede che influiscono sulla pendenza della condizione al fine di mantenere integre le ragioni dell'altra parte. Lo stabilire se il mancato avveramento si debba attribuire a causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario, per trarne la conseguenza di considerare la condizione come avverata, involge una indagine di mero fatto il cui risultato è insindacabile in sede di legittimità, se non ricorrono vizi logici o errori di diritto.

Cass. civ. n. 2168/1998

L'art. 1359 c.c. — a norma del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causa imputabile alla parte interessata al non avveramento — si applica anche quando l'evento futuro sia il rilascio di una concessione amministrativa, ove risulti accertato che, senza il comportamento della parte suddetta, la concessione sarebbe stata emanata. Né la circostanza che una condizione è apposta in favore di una parte ne esclude quando l'interesse di questa, eventualmente sopravvenuto, al non avveramento, sicché resta fermo il potere-dovere del giudice del merito di identificare quale sia la parte che in concreto, violando gli obblighi di correttezza, con il suo comportamento, colposo o doloso, ha contribuito a modificare l'iter attuativo del contratto.

Cass. civ. n. 10220/1996

Quando l'efficacia (o la risoluzione) di un contratto sia subordinata ad un avvenimento futuro ed incerto, il comportamento di una parte che avendone interesse abbia impedito l'evento assume rilievo ai sensi dell'art. 1359 c.c., solo se la condizione è apposta nell'interesse dell'altra parte, in quanto nell'ipotesi di condizione bilaterale, entrambi i contraenti hanno necessariamente interesse a che la, condizione pattuita a favore di ciascuno di essi si avveri. In quest'ultimo caso non trova applicazione l'art. 1359 c.c. che considera equivalente all'avverarsi della condizione il suo non verificarsi in dipendenza del comportamento positivo del contraente titolare di un interesse contrario.

Cass. civ. n. 7377/1996

Nell'ipotesi di negozio condizionato, per l'operatività della disposizione di cui all'art. 1359 codice civile - a norma della quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa - è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile in un semplice comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge.

Cass. civ. n. 5243/1996

La norma dell'art. 1359 codice civile secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa trova applicazione nella sola ipotesi di condizione casuale (il cui avveramento dipende cioè dal caso o dalla volontà di terzi) o di condizione mista (il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà dei terzi, in parte dalla volontà di uno dei contraenti) ma non nell'ipotesi di condizione potestativa semplice o impropria. (Principio ribadito con riguardo ad una fattispecie in cui un dirigente d'azienda, invocando l'art. 1359 codice civile aveva rivendicato il diritto a taluni benefici economici, quali l'inserimento di un fondo di investimento e l'esercizio di una stock option, convenuti come applicabili a partire rispettivamente dal settimo e dal terzo anno di anzianità, pur essendo stato licenziato prima che fosse trascorso il numero di anni contrattualmente previsto per conseguirli).

Cass. civ. n. 13519/1991

L'art. 1359 c.c. secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa, è norma eccezionale in quanto prevede una fictio iuris, che non è suscettibile di interpretazione analogica, con la conseguenza che non può considerarsi non avverata la condizione nell'opposta ipotesi dell'avveramento della condizione per fatto imputabile alla parte che aveva interesse all'avveramento stesso.

Cass. civ. n. 2747/1989

Rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 1359 c.c., malgrado la formulazione letterale della norma, sia le condizioni sospensive che le risolutive, e sia le condizione positive che le negative. Pertanto, nel caso in cui un contratto sia assoggettato a condizione risolutiva e l'evento dedotto in condizione sia il mancato accadimento di un certo fatto entro un tempo determinato, la detta disposizione implica che il contratto non possa considerarsi risolto, anche se il fatto non sia tempestivamente accaduto, qualora il mancato accadimento sia casualmente ricollegabile ad un comportamento imputabile, a titolo di dolo o di colpa, al contraente che aveva interesse alla risoluzione.

Cass. civ. n. 5360/1985

La parte avente interesse contrario all'avveramento della condizione va individuata con riferimento alla natura del negozio condizionato e alla posizione in esso assunta dalle parti, non rilevando la circostanza che una di loro tragga vantaggio immediato e diretto dal verificarsi dell'evento dedotto in condizione quando tale evento determinerebbe con la sopravvenuta efficacia o risoluzione del contratto — a seconda che si tratti di condizione sospensiva ovvero risolutiva — una situazione, nell'ambito del rapporto giuridico condizionato, sfavorevole allo stesso soggetto sicché si debba in concreto ritenere che egli avesse un interesse contrario all'avveramento della condizione.

Cass. civ. n. 2464/1985

Perché la condizione possa considerarsi mancata è necessario che l'evento in essa previsto non possa più verificarsi per causa imputabile alla parte avente interesse contrario al suo avveramento. In mancanza di un termine prestabilito, l'avvenuto decorso di un periodo di tempo piuttosto lungo senza che l'evento si sia verificato, non è di per sé sufficiente a fare ritenere mancata la condizione in quanto non dà l'assoluta certezza che tale evento non potrà più avere luogo. Ai fini dell'applicazione della norma dell'art. 1359 c.c. è necessario il dolo o la colpa della parte che ha interesse contrario all'avveramento della condizione, ma tale stato soggettivo non è ravvisabile in un semplice comportamento inattivo (tanto più se ad esso faccia riscontro la condotta inattiva dell'altro contraente), salvo che questo costituisca violazione di un obbligo di agire alla parte stessa imposto dal contratto o dalla legge.

Cass. civ. n. 5213/1983

Qualora l'efficacia o la risoluzione di un contratto sia subordinata alla verificazione di un avvenimento futuro ed incerto ancorché dipendente in tutto o in parte dalla volontà di uno dei contraenti (condizione potestativa o mista), la mancata verificazione di tale evento comporta le conseguenze dal contratto previste, senza poter applicare l'art. 1359 c.c. (per il quale si considera avverata la condizione quando l'evento in cui essa consiste è stato impedito dalla parte avente interesse contrario al suo verificarsi), perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e farsi assurgere a fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, il che deve invece escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista.

Cass. civ. n. 3936/1983

Il carattere unilaterale o bilaterale della condizione contrattuale, rilevante al fine dell'applicabilità o meno dell'art. 1359 c.c. sulla finzione legale di avveramento della condizione medesima, va affermato a secondo che essa risulti rivolta a garantire esclusivamente l'interesse di uno dei contraenti, ovvero l'interesse di entrambi, non anche, pertanto, in base alla sua provenienza dalla volontà dell'uno o dell'altro contraente, dato che, vertendosi in tema di patto contrattuale, la sua stipulazione consegue in entrambi i casi ad una manifestazione negoziale bilaterale.

Cass. civ. n. 883/1977

A differenza della condicio facti la quale nasce dalla autonomia contrattuale delle parti ed è inserita nel contratto nell'interesse esclusivo di una di esse, la quale, conseguentemente, ha la facoltà di avvalersene odi rinunziarvi senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volontà — la condicio juris consiste in eventi che, pur incidendo sull'efficacia del contratto, esulano però dalla autonomia negoziale delle parti perché hanno la loro fonte nell'ordinamento giuridico, donde la non riferibilità a detta condizione della funzione legale di avveramento di cui all'art. 1359 c.c. e la non disponibilità della stessa da parte dei contraenti.

Cass. civ. n. 1468/1974

Perché possa considerarsi avverata, a norma dell'art. 1359 c.c., la condizione mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessario anzitutto individuare quale delle parti avesse in concreto tale interesse, per poi stabilire se nel comportamento da essa tenuto in pendenza della condizione sia ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Entrambi gli accertamenti implicano giudizi di fatto, da compiersi attraverso la valutazione delle risultanze di causa, che non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se motivati in modo corretto ed esauriente.

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