(massima n. 1)
Rientrano nell'ambito di operativitą dell'art. 1359 c.c., malgrado la formulazione letterale della norma, sia le condizioni sospensive che le risolutive, e sia le condizione positive che le negative. Pertanto, nel caso in cui un contratto sia assoggettato a condizione risolutiva e l'evento dedotto in condizione sia il mancato accadimento di un certo fatto entro un tempo determinato, la detta disposizione implica che il contratto non possa considerarsi risolto, anche se il fatto non sia tempestivamente accaduto, qualora il mancato accadimento sia casualmente ricollegabile ad un comportamento imputabile, a titolo di dolo o di colpa, al contraente che aveva interesse alla risoluzione.