(massima n. 1)
In tema di elementi accidentali del contratto, affinché possa operare la finzione di cui all'art. 1359 c.c., l'esistenza di un interesse contrario all'avveramento della condizione non va valutata in termini astratti, ma valorizzando l'effettivo interesse delle parti all'epoca in cui si č verificato il fatto o il comportamento che ha reso impossibile l'avverarsi della condizione; ne consegue che spetta alla parte interessata la prova che l'altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento č elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto.