(massima n. 1)
In tema di negozio condizionato, ove, ai sensi dell'art. 1359 codice civile, si debba ritenere verificata la condizione mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa, deve aversi riguardo, al fine della determinazione dei rispettivi diritti ed obblighi, alla situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto, non essendo invece consentito fare riferimento ad un'epoca successiva, attesa la retroattivitā della condizione stabilita dall'art. 1360 codice civile, il cui disposto deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie regolata dal citato art. 1359 codice civile.