(massima n. 1)
In tema di contratti con una pubblica amministrazione in cui il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato all'ottenimento di un finanziamento dell'opera progettata da parte di un soggetto terzo, il creditore che lamenti il mancato avveramento di tale circostanza ha l'onere di provarne l'imputabilitā, ai sensi dell'art. 1359 c.c., a titolo di dolo o colpa, al debitore, mentre quest'ultimo č tenuto a dimostrare di avere adempiuto ai doveri nascenti dall'art. 1358 c.c.