(massima n. 1)
Nell'ipotesi di negozio condizionato, per l'operativitą dell'art. 1359 cod. civ., in virtł del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, č necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inverata la condizione sospensiva - apposta al licenziamento intimato per chiusura di una unitą produttiva - della mancata accettazione di un trasferimento ad altra sede, in conseguenza del silenzio serbato dal lavoratore sulla proposta di trasferimento avanzata, anche dopo averne avuto piena conoscenza al rientro da un soggiorno all'estero).