(massima n. 2)
A norma dell'art. 782, secondo comma, c.c., la donazione si perfeziona con l'accettazione da parte del donatario, la quale deve coesistere con la volontà del donante; ne consegue che - in conformità al principio generale secondo cui ogni proposta contrattuale cade con la morte del proponente - dopo la morte del donante, il donatario non può accettare la donazione né notificare l'atto di accettazione, a nulla rilevando che nell'atto di donazione risulti l'espressa previsione che l'accettazione può intervenire anche dopo la morte del donante.