Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 1772 del 17 gennaio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'interesse ad agire ex art. 117, comma 1 c.c., che sia fatto valere per conseguire la declaratoria di nullitą del matrimonio da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell'art. 584 c.c. a favore del coniuge "putativo", si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullitą del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede.

(massima n. 2)

Alla materia matrimoniale si applica il criterio generale di cui all'art. 1147, quarto comma, cod. civ., dovendosi - agli effetti della dichiarazione di nullitą del matrimonio putativo ex art. art. 128 cod. civ.- presumere la buona fede dei nubendi nel momento della celebrazione del matrimonio, con la conseguenza che l'onere di provare l'inefficacia del matrimonio nullo, anche sotto il profilo della putativitą, e la mala fede del nubendo, incombe a colui che lo allega.

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