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Articolo 115 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Matrimonio del cittadino all'estero

Dispositivo dell'art. 115 Codice Civile

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo [84 ss. c.c.], anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite(1).

[La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio](2).

Note

(1) Si vedano gli artt. 16, 19 e 63, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) per quanto concerne la trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero, e gli artt. 27-30 della fondamentale legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, l. 31 maggio 1995, n. 218, secondo cui le condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo.
(2) Comma abrogato dall'art. 110 del più volte infra citato d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile). L'art. 53 del decreto testé citato, rubricato "casi particolari", ai co. II, III e IV dispone che "quando uno degli sposi ha la residenza all'estero, l’ufficiale dello stato civile cui ne è fatta richiesta in Italia fa eseguire la pubblicazione alla competente autorità diplomatica o consolare nei modi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Se invece la richiesta di pubblicazione viene fatta alla competente autorità diplomatica o consolare, quest'ultima la trasmette, in esenzione da ogni onere, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi. Nel caso previsto nel comma 2, il capo dell'ufficio diplomatico o consolare, una volta eseguita la pubblicazione, può richiedere la celebrazione del matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune, in Italia, nel quale gli sposi eventualmente intendano contrarre matrimonio, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 109 del codice civile. Gli uffici cui è richiesta la pubblicazione sono tenuti, quando questa è stata eseguita, a trasmettere senza indugio all'autorità richiedente il certificato di eseguita pubblicazione".

Spiegazione dell'art. 115 Codice Civile

In questo articolo si afferma che il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero, secondo le forme ivi stabilite. Si afferma, altresì, che egli può validamente contrarre matrimonio in paese straniero, e nelle forme in detto paese stabilite. Inoltre, dichiarando che per il cittadino devono sempre valere le dette disposizioni della sezione prima, si riconosce che quella di dette disposizioni, che ha valore di impedimento impediente, conserva inalterato tale valore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 115 Codice Civile

Cass. civ. n. 15343/2016

Il matrimonio celebrato via Skype secondo le forme e le modalità previste da un ordinamento straniero non contrasta con l'ordine pubblico italiano posto che, laddove l'atto matrimoniale è valido per l'ordinamento straniero in quanto da questo considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l'ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall'ordinamento italiano.

Cass. civ. n. 4184/2012

Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all'estero, non è inesistente per l'ordinamento italiano, ma soltanto inidoneo a produrre effetti giuridici; anche ai sensi dell'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come evolutivamente interpretato dalla Corte di Strasburgo, la diversità di sesso dei nubendi non costituisce presupposto "naturalistico" di "esistenza" del matrimonio. (Fattispecie relativa a cittadini italiani dello stesso sesso, i quali, unitisi in matrimonio nei Paesi Bassi, avevano impugnato il rifiuto di trascrizione dell'atto, opposto dall'ufficiale di stato civile italiano; la S.C., in applicazione del principio, pur respingendo il ricorso degli sposi, ha corretto la motivazione del decreto della Corte territoriale, che aveva legittimato il rifiuto di trascrizione dell'atto in difetto della sua "configurabilità come matrimonio").

Cass. civ. n. 5537/2001

Il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri, secondo le forme previste dalla legge straniera, ha immediata validità nel nostro ordinamento, e, quantunque sia stato contratto — in violazione dell'art. 86 c.c. — da chi non aveva libertà di stato, è destinato a produrre effetti finché non sia impugnato da uno dei soggetti legittimati (tra cui anche il pubblico ministero) e non sia emessa la pronuncia del giudice di nullità. Ne consegue che — stante il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, lett. c) del D.L.vo n. 286 del 1998 per gli stranieri conviventi con il coniuge di nazionalità italiana — è illegittimo il provvedimento di espulsione nei confronti della cittadina straniera coniugata, a seguito di matrimonio contratto all'estero, con cittadino, italiano, benché quest'ultimo fosse vincolato da un matrimonio precedente, non potendo il matrimonio celebrato all'estero considerarsi immediatamente privo di effetti dall'autorità amministrativa finché non sia intervenuta una sentenza del giudice competente a decidere, con efficacia di giudicato, della nullità del matrimonio.

Cass. civ. n. 1739/1999

In virtù del principio del favor matrimonii, l'atto di matrimonio non perde validità se non sia stato impugnato per una delle ragioni indicate dagli artt. 117 e seguenti c.c. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento; ne consegue che, in virtù della validità interinale del matrimonio contratto da cittadino italiano all'estero, pur secondo una legge prevedente la poligamia e il ripudio, ma nel rispetto delle forme ivi stabilite e ricorrendo i requisiti sostanziali di stato e capacità delle persone, non si può disconoscere l'idoneità di tale matrimonio a produrre effetti nel nostro ordinamento, finché non si deduca la nullità di tale matrimonio e non intervenga una pronuncia sul punto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuto che il profilo dell'ordine pubblico e del buon costume, connessi alle caratteristiche della poligamia e del ripudio, proprie del matrimonio islamico, erano estranei al rapporto dedotto in giudizio, aveva affermato il rilievo in sede ereditaria dello status di coniuge acquisito in virtù di matrimonio celebrato in Somalia nel rispetto delle forme stabilite dalla lex loci ed in presenza dei requisiti di stato e capacità delle persone).

Cass. civ. n. 10351/1998

Le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera (e, quindi, spieghino effetti civili nell'ordinamento dello Stato straniero) e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana. Tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa, e scopo di pubblicità in un atto già di per sé valido sulla base del principio locus regit actum.

Cass. civ. n. 3599/1990

Il matrimonio celebrato da cittadini italiani (o anche tra cittadini e stranieri, in virtù dell'art. 50 ord. st. c.) all'estero secondo le forme ivi stabilite, ed anche il matrimonio celebrato all'estero in forma religiosa, ove per tale forma la lex loci riconosca gli effetti civili (sempre che sussistano i requisiti previsti dal nostro ordinamento) è immediatamente valido e rilevante nell'ordinamento italiano con la produzione del relativo atto, anche al fine di far valere il diritto di succedere al coniuge defunto nel contratto di locazione dell'abitazione a lui intestato, indipendentemente dall'osservanza delle norme italiane relative alla pubblicazione, che possono dar luogo solo ad irregolarità suscettibili di sanzioni amministrative, ed alla trascrizione nei registri dello stato civile, la quale (a differenza del caso del matrimonio concordatario) ha natura certificativa e di pubblicità, e non costitutiva.

Cass. civ. n. 1304/1990

Nella controversia inerente a matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani, o da cittadino italiano con apolide, l'indagine sulla validità della celebrazione secondo la lex loci (art. 26 disp. prel. c.c.), e poi sugli effetti del rapporto secondo la legge italiana (art. 17 disp. prel. c.c.), con verifica dell'eventuale sanatoria di vizi formali, secondo le previsioni degli artt. 113, 131, 132 e 137 c.c., postula il preventivo riscontro dei requisiti minimi per la giuridica configurabilità del matrimonio medesimo, cioè della manifestazione di volontà matrimoniale, da parte di due persone di sesso diverso, ad un ufficiale celebrante, atteso che, in caso contrario, verificandosi una situazione di inesistenza, resta «in radice» esclusa ogni possibilità di assegnare effetti ad un fatto non riconducibile nello schema del rapporto matrimoniale.

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