(massima n. 1)
Le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri immediata validitā e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera (e, quindi, spieghino effetti civili nell'ordinamento dello Stato straniero) e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacitā delle persone previsti dalla legge italiana. Tale principio non č condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa, e scopo di pubblicitā in un atto giā di per sé valido sulla base del principio locus regit actum.