(massima n. 1)
In virtù del principio del favor matrimonii, l'atto di matrimonio non perde validità se non sia stato impugnato per una delle ragioni indicate dagli artt. 117 e seguenti c.c. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento; ne consegue che, in virtù della validità interinale del matrimonio contratto da cittadino italiano all'estero, pur secondo una legge prevedente la poligamia e il ripudio, ma nel rispetto delle forme ivi stabilite e ricorrendo i requisiti sostanziali di stato e capacità delle persone, non si può disconoscere l'idoneità di tale matrimonio a produrre effetti nel nostro ordinamento, finché non si deduca la nullità di tale matrimonio e non intervenga una pronuncia sul punto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuto che il profilo dell'ordine pubblico e del buon costume, connessi alle caratteristiche della poligamia e del ripudio, proprie del matrimonio islamico, erano estranei al rapporto dedotto in giudizio, aveva affermato il rilievo in sede ereditaria dello status di coniuge acquisito in virtù di matrimonio celebrato in Somalia nel rispetto delle forme stabilite dalla lex loci ed in presenza dei requisiti di stato e capacità delle persone).