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Articolo 114 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 114 Codice Civile

Articolo abrogato in conseguenza della caduta della monarchia.

[Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.

Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'articolo 111.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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