(massima n. 3)
Non contrasta con l'ordine pubblico, inteso come il nucleo essenziale ed inderogabile dei valori alla base del nostro ordinamento, desumibile dai principî costituzionali, e pertanto può essere trascritto nei registri di stato civile, l'atto di matrimonio formato all'estero (nella specie, in Pakistan), e celebrato "a distanza", conformemente alla legge locale, in assenza di uno dei nubendi, che aveva però prestato il proprio consenso al pubblico ufficiale celebrante a mezzo di collegamento telematico.