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Articolo 35 quater Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Capitale e azioni della Sicav in gestione interna autorizzata

Dispositivo dell'art. 35 quater TUF

1. Il capitale della Sicav in gestione interna è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5). Il rimborso, anche in caso di recesso o conversione in altri strumenti, delle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale della Sicav in gestione interna è autorizzato dalla Banca d'Italia, nei casi e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, può limitare tale rimborso laddove ciò sia necessario ad assicurare il rispetto delle condizioni di sana e prudente gestione della Sicav in gestione interna(1).

2. Alla Sicav in gestione interna non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 decies del codice civile(1).

3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav in gestione interna devono essere interamente liberate al momento della loro emissione(1).

4. Le azioni della Sicav in gestione interna possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute(1).

5. Lo statuto della Sicav in gestione interna indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate(1).

5-bis. Qualora sia prevista la costituzione di uno o più comparti, lo statuto può prevedere che la distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto conseguiti possa avvenire anche in assenza di utili complessivi della società, previa asseverazione da parte del soggetto incaricato della revisione contabile della società e a condizione che sia assicurata la gestione sana e prudente della società; le perdite relative alla gestione di un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto(1).

6. Lo statuto della Sicav in gestione interna può prevedere(1):

  1. a) limiti all'emissione di azioni nominative;
  2. b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
  3. c) l'esistenza di comparti di investimento per ognuno dei quali sono emesse una o più categorie di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale(1);
  4. d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.

7. Alla Sicav in gestione interna non si applicano gli articoli 2346, comma sesto, 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355 bis e 2356 del codice civile(1).

8. La Sicav in gestione interna non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera i)) la modifica dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 alinea e lettera c) 7, 8 e rubrica e l'introduzione del comma 5-bis al presente articolo. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

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