Le
azioni di godimento formano una
categoria speciale di azioni, in virtù del loro peculiare contenuto: il titolare non può esercitare infatti il diritto di voto ma, a determinate condizioni, può partecipare alla
ripartizione degli utili e dell’attivo risultante dalla
liquidazione della società.
La norma prevede che tale tipologia di azioni possa essere emessa solamente in caso di
riduzione reale del capitale sociale ([[nart. 2445cc]]), cui si provveda mediante
rimborso. L’emissione di azioni di godimento sarà obbligatoria qualora la società opti per il
rimborso non proporzionale delle azioni, mediante
sorteggio dell’azionista destinato a subire gli effetti della riduzione. Ciò per il fatto che la funzione delle azioni di godimento è quello di permettere all’azionista rimborsato di beneficiare dell’eventuale maggior valore delle azioni rispetto al loro
valore nominale (che è quello rimborsato in sede di riduzione reale).
In ogni caso
, considerato che il socio rimborsato ha comunque percepito il valore nominale delle azioni rimborsate, potendo dunque liberamente disporre dei relativi importi, la norma prevede che la partecipazione alla divisione degli utili sia
postergata rispetto ai soci ordinari, i quali invece non hanno avuto la possibilità di smobilizzare le risorse investite in società.
Pertanto, gli azionisti rimborsati potranno partecipare alla divisione dei soli
utili eccedenti il valore corrispondente all’ammontare degli
interessi legalicalcolati sulla base del valore nominale delle azioni rimaste in seguito alla riduzione. Del pari, gli azionisti di godimento potranno partecipare alla suddivisione dell’attivo risultante dalla liquidazione solo dopo che ogni azionista sia stato rimborsato al valore nominale.