L’ambito di applicazione dell’articolo in commento è costituito dagli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA che interessano il patrimonio edilizio esistente, con esclusione sia delle nuove costruzioni, sia delle ristrutturazioni pesanti soggette al rilascio del permesso di costruire e della SCIA alternativa al permesso.
Coerentemente con quanto stabilito dal precedente articolo 36, la norma concede al proprietario e al responsabile dell’abuso la possibilità di sanare gli abusi formali, cioè gli interventi che siano sostanzialmente conformi sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione delle opere, sia a quello della presentazione della domanda.
Nonostante il silenzio del testo legislativo in merito alla qualificazione dell’eventuale inerzia della P.A. sull’istanza di SCIA in sanatoria, la giurisprudenza ritiene, alla luce di un’interpretazione sistematica e di una lettura coordinata con l’articolo 36, che l’eventuale silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza ex articolo 37 configuri un’ipotesi di silenzio rigetto, in relazione al quale è ammesso il ricorso davanti al G.A..
A differenza di quanto accade per l’accertamento di conformità, invece, non è previsto alcun termine finale per la presentazione della domanda.
L’esito positivo della sanatoria consente una legittimazione postuma dell’opera, ma comporta comunque l’imposizione della sanzione pecuniaria stabilita dal quarto comma dell’articolo in commento, che è finalizzata a punire l’antigiuridicità della condotta costituita dall’esecuzione dell’attività edilizia in assenza (o in difformità) del titolo.
Per quanto riguarda, invece, gli abusi di natura sostanziale, ossia gli interventi riconducibili in astratto alle categorie assoggettabili a SCIA ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, ma che abbiano comportato in concreto la realizzazione di un’opera difforme dalla disciplina urbanistico-edilizia, si applicherà la sanzione pecuniaria di cui al primo comma della norma in commento.
Il quinto comma, inoltre, prende in considerazione l’ipotesi di una SCIA tardiva presentata dopo l’inizio dei lavori, ma mentre questi sono ancora in corso, con l’applicazione premiale della sanzione pecuniaria in misura fissa pari al minimo edittale di cui al primo comma.
Viene esclusa, in ogni caso, l’irrogazione delle sanzioni di natura penale previste dall’articolo 44 del Testo Unico.
Infine, la norma in commento introduce, al fine di assicurare una tutela più ampia a beni che presentino un particolare interesse pubblico, un regime differenziato per gli immobili vincolati, stabilendo la possibilità di disporre la demolizione delle opere abusivamente realizzate, sia in maniera alternativa, sia in via cumulativa alla sanzione pecuniaria (la decisione spetta all’Autorità preposta alla tutela del vincolo).
In relazione ai fabbricati non vincolati, ma comunque compresi nei conglomerati urbani di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, invece, la titolarità del potere sanzionatorio ritorna in capo all’Amministrazione comunale, che può ordinare -in alternativa al pagamento della sanzione pecuniaria- la demolizione delle opere; in tal caso, tuttavia, la potestà sanzionatoria non è piena, posto che il Comune è, comunque, tenuto ad acquisire il parere vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali.
Aggiornamento DL Salva Casa
Il DL Salva Casa è intervenuto in quattro punti:
1) al comma 1 la sanzione passa da “doppio” a “triplo” dell’aumento di valore venale, e il minimo da 516 a 1.032 euro (nel testo che mi hai passato compare il refuso “l.032”);
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 6 il richiamo all’art. 36 è sostituito dal richiamo all’art. 36-bis;
4) la rubrica perde il riferimento all’accertamento di conformità.
Gli interventi in assenza o difformità dalla SCIA, già regolati dal comma 4, sono confluiti nel nuovo art. 36-bis. La sanatoria avviene con SCIA in sanatoria, subordinata a un’oblazione tra 1.032 e 10.328 euro, pari al doppio dell’aumento del valore venale accertato dall’Agenzia delle entrate. L’importo scende a 516–5.164 euro se l’intervento è conforme alla disciplina vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. Le Linee Guida indicano che si possono seguire le prassi applicate con il vecchio comma 4. Se il Comune ritiene che l’intervento non abbia aumentato il valore dell’immobile, può applicare i minimi edittali (1.032 euro, o 516 in caso di doppia conformità) senza coinvolgere l’Agenzia.
Ai fini dello stato legittimo, il pagamento delle sanzioni dell’art. 37 concorre alla dimostrazione (art. 9-bis, comma 1-bis, terzo periodo). Non essendo un titolo abilitativo, non consente però di provare la legittimità dei titoli precedenti con la semplificazione formale dell’art. 9-bis. A titolo di esempio, le Linee Guida chiariscono quindi che se un immobile ha una SCIA di manutenzione straordinaria seguita da una difformità fiscalizzata ex art. 37, lo stato legittimo è quello della SCIA, integrato dalla fiscalizzazione.