La norma in commento disciplina le sanzioni connesse alla realizzazione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità, su aree pubbliche.
Anche tali opere, infatti, sono regolate dalle stesse norme che disciplinano l’attività urbanistico-edilizia relativa agli interventi eseguiti su aree private.
L’ambito soggettivo di applicazione della norma è limitato ai soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo
28 del Testo Unico, che riguarda gli abusi commessi
da parte delle Amministrazioni statali, attribuendo la competenza sanzionatoria al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e alla Regione.
Pertanto, nel caso in cui il responsabile dell’abuso sia un'Amministrazione statale, il Comune ha soltanto il dovere di informare il Ministero e la Regione, che adotteranno i dovuti provvedimenti repressivi; quando, invece, la responsabilità dell’attività edilizia abusiva ricada su enti pubblici diversi da quelli statali o su privati (che possono essere sia titolari di una concessione sul bene pubblico, sia terzi estranei), il Comune ritorna ad essere pieno titolare dei propri poteri sanzionatori.
Anche in questo caso la sanzione è costituita dalla demolizione e dal ripristino dello stato dei luoghi, che –in caso di inerzia del responsabile- viene eseguita d’ufficio dal Comune a spese del soggetto che ha posto in essere l'abuso.
Non è, però, prevista l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, in quanto essa causerebbe un depauperamento del patrimonio dello Stato o di un Ente pubblico a favore di un altro Ente pubblico (cioè il Comune).
La norma introduce un regime identico a quello delle opere eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso, anche per le opere che presentino una difformità solo parziale.
Tale scelta è stata criticata in dottrina, osservando che sarebbe stato opportuno prevedere, perlomeno per l’ipotesi connotata da minore gravità, la possibilità di mantenere manufatti che potrebbero rivelarsi utili nell’ottica del pubblico interesse.
Il terzo comma, infine, fa riferimento ai poteri generali di autotutela che la P.A. può esercitare sui propri beni.
Non è escluso, infatti, che la realizzazione di un’opera abusiva sotto il punto di vista urbanistico possa porsi in contrasto anche con i diversi interessi pubblici demandati alla cura dell’Amministrazione proprietaria.