L’articolo in esame disciplina l’ipotesi meno grave di abusi, ossia gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
La norma presuppone l’esistenza di un titolo abilitativo e la realizzazione, nel corso dei lavori autorizzati, di opere in parziale difformità dal progetto; quando, invece, un titolo abilitativo manchi, l’articolo 34 non potrà trovare applicazione e si dovrà procedere ad un inquadramento della fattispecie -a seconda dell’incidenza e del tipo di attività eseguita- in una delle diverse ipotesi sanzionatorie contemplate dal Testo Unico per le opere edilizie senza titolo.
Inoltre, l’articolo in commento non riguarda gli immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché gli immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, atteso che, ai sensi dell’articolo
32 del Testo Unico, tutti gli interventi relativi a tali immobili ed eseguiti in difformità dal titolo abilitativo vengono equiparati a variazioni essenziali.
La norma segue il paradigma fissato dagli articoli precedenti, prevedendo la sanzione principale della rimessione in pristino e la possibilità, subordinata e residuale, di ottenere la cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso, nel caso la demolizione pregiudichi la stabilità di quanto costruito in conformità al permesso.
Non rilevano, ai fini della nozione di parziale difformità, le cosiddette
tolleranze costruttive, ossia le discrepanze rispetto al progetto relative ad esempio ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta che rimangano contenute all’interno del parametro del 2 per cento.
A seguito delle riforme attuate con il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, è stata data una migliore e più ampia definizione delle tolleranze costruttive, con l'introduzione nel Testo Unico dell'articolo
34 bis.
In particolare, oggi rientrano in tale nozione -solo per gli immobili non vincolati- anche le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
Tali difformità, pur essendo irrilevanti sotto il profilo sanzionatorio, devono essere comunque dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie o all’atto del trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di
diritti reali.
L’art. 34 resta la norma di riferimento per gli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire (con aumento delle sanzioni precedentemente previste), ma la sua applicazione si intreccia ora con le nuove tolleranze dell’art. 34-bis, che sottraggono alla qualificazione di illecito gli scostamenti contenuti nelle soglie ivi previste, e con l’art. 36-bis, che consente di regolarizzare le parziali difformità con la doppia conformità semplificata, fino alla scadenza del termine dell’art. 34, comma 1 e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni. Per qualificare la parziale difformità le Linee Guida rinviano alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 8072/2024), secondo cui essa ricorre quando l’opera, pur prevista dal titolo, è realizzata con modalità diverse che incidono su elementi particolari e non essenziali, con divergenze qualitative e quantitative che non toccano le strutture essenziali, e la valutazione va condotta in modo complessivo e non frazionato.
Quanto allo stato legittimo, secondo le Linee Guida il pagamento delle sanzioni dell’art. 34 concorre ora alla sua dimostrazione, ma, non essendo un titolo abilitativo, non è idoneo da solo a provare la legittimità dei titoli pregressi ai fini della semplificazione formale dell’art. 9-bis. La quantificazione dell’oblazione per le ipotesi regolarizzate è oggi dettata dall’art. 36-bis, comma 5.