Secondo il Testo unico edilizia, entro 30 giorni dalla fine dei lavori di ristrutturazione deve essere presentata una richiesta di variazione catastale al Comune. Non sempre, però, i lavori di ristrutturazione determinano una variazione delle rendite catastali o della classe dell’immobile. Infatti è obbligatorio procedere all’adeguamento della rendita nei seguenti casi:
- costruzioni di nuove unità immobiliari fuori terra ed interrate;
- ampliamenti delle unità immobiliari esistenti fuori terra ed interrate, con variazione della sagoma esterna dell’edificio ovvero della costruzione interrata, conseguenti - per esempio - a sopraelevazione con realizzazione di nuovi vani, costruzione di vani in adiacenza, chiusura e trasformazione di un terrazzo in un vano principale o accessorio;
- variazioni di superficie delle unità immobiliari, conseguenti ad interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria, senza variazione della sagoma esterna dell’edificio ovvero della costruzione interrata;
- variazioni interne alle unità immobiliari, con modificazione del numero dei vani principali e/o accessori;
- variazioni di destinazione d’uso delle unità immobiliari;
- interventi di riqualificazione delle unità immobiliari, con realizzazione o integrazione di servizi igienici.
Tuttavia, i lavori effettuati beneficiando del Superbonus sono spesso piuttosto significativi, avendo ad oggetto attività complesse e anche abbastanza dispendiose, come ad esempio l’installazione di cappotti termici o il miglioramento di due classi energetiche. Ciò, quindi, rende quasi sempre necessario l’adeguamento delle rendite catastali.
Se un contribuente non ha richiesto l’aggiornamento della rendita catastale, l’Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento, attribuendo d’ufficio la nuova rendita.
Il contribuente ha diverse opzioni per contestare l’avviso:
- correggere online eventuali errori tramite il servizio “Correzione dati catastali online”, accessibile tramite Spid, Cie o Cns;
- presentare un ricorso in autotutela, qualora ritenga l’atto infondato (anche se questo non sospende i termini per il ricorso formale);
- rivolgersi alla Corte di giustizia tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla notifica.