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Articolo 8 Legge sui reati tributari

(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

[Aggiornato al 29/06/2024]

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Dispositivo dell'art. 8 Legge sui reati tributari

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni(1) chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni(2).

3. [Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.](3)

Note

(1) Comma modificato dall'art. 39 comma 1 lettera l) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
(2) Comma inserito dall'art. 39 comma 1 lettera m) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
(3) Comma abrogato dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

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