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Articolo 4 Legge sui reati tributari

(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

[Aggiornato al 29/06/2024]

Dichiarazione infedele

Dispositivo dell'art. 4 Legge sui reati tributari

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi(1) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

  1. a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000(2);
  2. b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni(3).

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)(4).

Note

(1) Comma modificato dall'art. 39 comma 1 lettera d) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
(2) Lettera modificata dall'art. 39 comma 1 lettera e) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
(3) Lettera modificata dall'art. 39 comma 1 lettera f) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
(4) Comma modificato dall'art. 39 comma 1 lettera g) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

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Consulenze legali
relative all'articolo 4 Legge sui reati tributari

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
lunedì 11/04/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it
Sono a chiedere il seguente parere di ordine penale procedimento monocratico di primo grado.
Il P.M. nel corso del procedimento presenta al Giudice una rilevante prova documentale ex art. 234 c.p.p., che viene acquisita nel fascolo per il dibattimento, ma tale prova è dimostrabile che è stata assunta dal P.M. solo nel corso del dibattimento, in quanto non è stata oggetto di atti di indagini nella fase delle indagini preliminari e che quindi ovviamente non è presente nel fascicolo del P.M.

La domanda è se ci sono come sembra i presupposti della contestazione, e in ipotesi affermativa il difensore come dovrebbe articolare la domanda di nullità o inutilizzabilità della prova suddetta e se del caso in via principale l’ inutilizzabilità e in via subalterna la nullità?
Giova rilevare che in ipotesi di eccezione di nullità (contrasto giurisprudenziale con l’inutilizzabilità) il difensore nel caso di specie non ha tempestivamente sollevato la contestazione per la violazione dell’art. 415 bis c.p.p. nelle questioni preliminari ex art. 491 c.p.p. che sembra necessaria ex art. 178 coma 1 lettera c) c.p.p. (Cass. Pen., Sez. II, 10 aprile 2018, n. 20125).

Relativamente alla eccezione di inutilizzabilità della prova nel procedimento, sembra che nella fattispecie ci sia accordo giurisprudenziale di legittimità laddove come nel peculiare caso di specie, non si tratta di un atto di indagine effettivamente posto in essere ma non depistato nel fascicolo per il dibattimento, in questa diversa fattispecie c’è molto di più, ovvero il P.M. vuole utilizzare nel processo una prova documentale, senza che avesse svolto una neanche minima "autoizzata" indagine preliminare in merito al recupero di tale documento.

In sostanza tale prova documentale non è stata mai nella disponibilità del P.M. fino al processo, in quanto solo in tale occasione si è avveduto della "rilevanza" di tale prova documentale che il Giudice ha manifestato l’interesse all’utilizzo della stessa ai fini della decisore, e ciò ha fatto scattare al P.M. la via breve quella di avviare "arbitrariamente" un atto di indagine per recuperare ora per allora quella prova all'epoca dei termini dell'indagine prelinari ritentua non rilevante o trascurata in toto. Si ritiene che tale condotta è stat posta in essere dal P.M. in violazione dell’art. 407 comma 3.

Nel caso di specie l’irritualità non è tanto l’ omesso deposito di un atto investigativo nel fascolo del P.M., v’è di più in quanto a monte, l’atto investigativo durante i termini dell’indagine preliminare per recuperare la prova e valutarla, non c’è mai stato, e quindi ovviamente la prova neanche poteva essere depositato al fascolo del P.M.

Dunque può essere ritenuto il caso di specie una inutilizzabilità patologica e può essere ritenuta l’assunzione della suddetta prova con modalità contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento ovvero che pregiudicano in modo grave e non superabile il diritto di difesa dell'imputato o indagato ? (Sez. 3, n. 6757 del 24/01/2006, Gatti, Rv. 233106).

Cordialità
Consulenza legale i 12/04/2022
Prima di trattare la vicenda nel merito, deve essere fatta una precisazione.

La presente richiesta di parere si innesta nell’ambito di ulteriori richieste aventi ad oggetto il medesimo tema, sebbene trattato da diversi punti di vista.
Per ragioni di organicità dell’esposizione, dunque, si risponderà a tutte e tre le richieste (nello specifico, la presente richiesta n. 30722 e quelle di cui ai numeri 30708 e 30706) in un parere unico come segue.

Sembra opportuno premettere brevi cenni della vicenda storica.

Si tratta di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 4 del d. lgs. 74/2000, arrivato alla fase della discussione finale.
E’ proprio nel corso della discussione finale che il pubblico ministero depositava una memoria difensiva con allegata una dichiarazione dei redditi di una delle società coinvolte nel procedimento penale.
A seguito del deposito la difesa nulla eccepiva.
Sempre stando alle prospettazioni dell’imputato, la dichiarazione in parola non era presente nel fascicolo del pubblico ministero.

Ciò detto, si chiede quali siano i rimedi a fronte di tale situazione.

Cominciamo col dire che, come noto, il Pubblico Ministero è obbligato, alla fine delle indagini, a depositare tutti gli atti onde mettere l’imputato nelle condizioni di conoscere l’esito delle sue investigazioni e approntare la difesa.
Ciò detto, anche nelle fasi successive non è affatto detto che l’organo inquirente debba “fermarsi” nella sua attività di indagine, potendo espletarla fino alla fine del processo di primo grado.
In tal senso depone chiaramente l’art. 430 del codice di rito.
Ora, sulla disposizione in parola c’è giurisprudenza a profusione e la Cassazione, in modo unanime, afferma che quand’anche il PM dovesse esperire nuove indagini e non dovesse darne avviso al difensore, nessuna nullità è configurabile.
Si tratta di una giurisprudenza sicuramente discutibile, ma conforme e unanime.

Ora, per capire cosa l’imputato può fare, occorre vagliare due ipotesi.

1. La prima è che l’atto in questione fosse già presente nel fascicolo delle indagini preliminari.
Laddove ricorra tale evenienza, l’imputato nulla può fare per contestare il deposito del Pubblico Ministero non avendo, peraltro, interloquito in merito nel corso dell’udienza in cui il deposito avveniva.
In questo caso, in buona sostanza, si tratterebbe di una mera produzione documentale del Pubblico Minstero, assoggettata alla disciplina dell’art. 234 c.p.p. che avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione nell’immediatezza dei fatti.

2. La seconda ipotesi: l’atto non era contenuto nel fascicolo delle indagini preliminari
Se la “famosa” dichiarazione dei redditi non era presente nel fascicolo delle indagini, allora si deve presumere che il Pubblico Ministero in qualche modo l’abbia ottenuta (attraverso un sequestro, ad esempio, o una semplice trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate).
Se tale passaggio è stato fatto (e di questo ci si può rendere agevolmente conto attraverso la visione del fascicolo delle indagini preliminari), allora il difensore nulla può eccepire al riguardo in termini di nullità/ inutilizzabilità.
Si potrebbe, alla peggio, chiedere al giudice di essere rimessi in termini per fornire una prova contraria.
Il problema riposa proprio in questa eventualità.
Non si vede come, in realtà, si possano fornire argomentazioni utili al giudice per la famosa controprova e la rimessione in termini.
Va ricordato che questo è un procedimento per il reato di dichiarazione infedele; in contenziosi siffatti, la difesa sta tutta nella dimostrazione della correttezza della dichiarazione e non si vede come, nel corso del dibattimento, tale tema non sia stato toccato tanto da assurgere a “novità” a seguito del deposito del PM con conseguente richiesta di rimessione in termini e controprova.
In buona sostanza, la famosa “controprova”, nel caso di specie, è la prova cardine del processo penale che avrebbe dovuto essere oggetto di analisi da parte del difensore. Se ciò non è stato fatto, purtroppo, il problema che emerge attiene alla disattenzione della difesa che non può essere emendata attraverso il principio della controprova.

Sempre ipotizzando che la dichiarazione dei redditi non fosse nel fascicolo e presumendo altresì che il Pubblico Ministero non abbia giustificato le modalità attraverso le quali ne è venuto in possesso, allora, forse, si potrebbe presumere che la dichiarazione in parola fosse già nelle mani dell’accusa e che questi non l’abbia acclusa al fascicolo delle indagini.
Stando così le cose, quali potrebbero essere i rimedi della difesa?
Sul punto, ancora oggi è scontro in giurisprudenza.
L’orientamento maggioritario della Cassazione, invero, afferma che laddove il PM non abbia depositato nel fascicolo tutti gli atti d’indagine raccolti, l’unica sanzione è la inutilizzabilità degli stessi.
L'orientamento in esame eccepisce la mancata previsione, per l'ipotesi di omesso deposito di atti di indagine, di una nullità speciale, sia nell’art. 429 c.p.p. per il decreto che dispone il giudizio, sia nell’art. 416 c.p.p. per la richiesta di rinvio a giudizio. La Cassazione maggioritaria, quindi, esclude che sia configurabile una nullità generale ai sensi dell'art. 178 in considerazione della non incidenza del mancato deposito sull'intervento, sull'assistenza o sulla rappresentanza dell'imputato.
Peraltro, la Cassazione afferma che l’omesso deposito a nulla rileva anche in merito alla richiesta di riti alternativi perché, alla fin fine, quegli atti comunque non sono utilizzabili e quindi non sono in grado di pregiudicare in concreto i diritti dell’imputato.

A tale giurisprudenza si sono opposti pochissimi precedenti, tra cui una sentenza di merito emessa dal Tribunale di Ravenna in tempi recenti secondo cui, addirittura, l’omesso deposito di atti d’indagine genera una nullità di ordine intermedio che non conduce all’inutilizzabilità dell’atto ma, addirittura, alla regressione del processo nel momento in cui tale nullità si sia verificata.
Si noti, comunque, che si tratta di una giurisprudenza isolata.

Stando così le cose, nel caso di specie, ammesso e non concesso che si abbia la possibilità di prospettare in modo verosimile una tale condotta del PM, si potrebbe sicuramente eccepire l’inutilizzabilità dell’atto in via principale e, in via subordinata, eccepire addirittura la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari chiedendo al giudice la trasmissione degli atti all’organo inquirente.

Quanto, invece, alla possibilità di chiedere, nel corso della prossima udienza, di visionare la dichiarazione depositata, si dica quanto segue.
Nel momento in cui il PM ha proceduto al deposito, quel documento è automaticamente confluito nel fascicolo del dibattimento e tale fascicolo può sempre esser visionato dall’imputato e dal difensore.
Se, quindi, come si afferma nella richiesta di parere, il giudice ha asportato quei documenti dal fascicolo per studiarli a casa, ciò non giustifica una delegittimazione della parte a visionare tali atti e a estrarne copia.
Il difensore, quindi, non deve affatto attendere l’udienza successiva per essere autorizzato a visionare gli atti; semplicemente, deve insistere con la cancelleria affinché quegli stessi atti gli vengano messi a disposizione per la visione, come da suo diritto.

Anonimo chiede
sabato 18/12/2021 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it
Sono a chiedere il seguente parere per un procedimento pendente presso il tribunale penale in composizione monocratica.

Nel corso del processo penale per il delitto di cui all’art. 4 D.Lgs. 74/2000, l’imputato eccepisce tra l’altro, con memoria ex art. 121, che sia nel fascicolo delle indagini preliminari e sia nel fascicolo per il dibattimento, non risultava presente la contestata dichiarazione dei redditi ritenuta infedele, quale oggetto materiale del reato (circolare del ministero delle finanze 154/2000) e in quanto tale, si ritiene che la dichiarazione doveva essere acquisita agli atti del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 235 e 431 comma 1 lett. h) c.p.p., ed utilizzata come prova nel processo, che nel caso di specie con la sua mancata presentazione all’acquisizione al fascicolo per il dibattimento è stato disatteso.

La motivazione per cui l’ipotizzata dichiarazione infedele non è presente sia nel fascicolo per le indagini preliminari del P.M. e sia nel fascicolo per il dibattimento, è data dal fatto che il funzionario dell’Agenzia delle Entrate in sede di deposizione testimoniale ha dichiarato che la dichiarazione in questione non è stata trasmessa in sede di comunicazione della notizia di reato, in quanto non era un atto dovuto, ritengo disattendendo quanto stabilito dal D.Lgs. 74/2000, dal codice di rito, e quanto affermato nelle istruzioni illustrate dalla Circolare Ministeriale n. 154/2000 e dalla Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 88/2002. Rimane il fatto che il P.M. non ha comunque richiesto la dichiarazione di cui al capo di imputazione supponendo evidentemente che la stessa fosse stata allegata al PVC e comunque quello che è certo, è che ha esercitato l‘azione penale senza avere ictu oculi esaminato la dichiarazione contestata.

Ebbene, in sede della prossima udienza delle conclusioni ex art. 523 c.p.p., la difesa contesterà la mancata acquisizione al fascicolo per il dibattimento della ipotizzata dichiarazione infedele affermando che a seguito di tale omissione nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa contestata risulta provato.

In quanto, il pubblico ministero, ha notificato alla persona sottoposta alle indagini ed al suo difensore l’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p. di cui al delitto previsto dall’art. 4 D.Lgs. 74/2000, senza che nel fascicolo delle indagini preliminari risultasse la dichiarazione dei redditi ritenuta infedele, non permettendo per ciò di consentire alla difesa di confrontarsi con la documentazione di tutte le indagini svolte nei confronti del proprio assistito, per poter operare una scelta processuale consapevole.

La domanda è il Giudice potrà ex art. 507 c.p.p., non soltanto in funzione di supplenza rispetto ad eventuali carenze dell’impianto accusatorio; ma anche in chiave autonoma, quale presupposto indispensabile alla pronuncia di una sentenza nel merito, in sede di udienza conclusioni ex art. 523 c.p.p. richiedere d’ufficio la contestata dichiarazione infedele e equidi utilizzarla al fine del giudizio?

In sostanza i vizi eventualmente maturati nella prima fase del processo, potrebbero essere “sanati” da Giudice nella seconda (art. 523 c.p.p.) alla luce della peculiare fattispecie ?

E il Giudice, ha la possibilità di recuperare la dichiarazione annuale tramite il meccanismo di cui all’art. 507 c.p.p. Dall’altro lato, la difesa può eccepire l’inutilizzabilità per violazione dell’art. 526 c.p.p. ?

In ipotesi è rilevabile, ex artt. 178 lett. c e 191 c.p.p., per la violazione del diritto di difesa in merito alla sanzione processuale applicabile in caso di omesso deposito della ipotizzata dichiarazione dei redditi infedele.

Ritengo che sia un vero e proprio “vizio” sanzionato con l’inutilizzabilità del dato probatorio non depositato, stante la previsione inequivoca degli artt. 415 bis e 431 lettera h) c.p.p., del resto espressione del principio costituzionale e sovranazionale di parità delle armi, non attenuata né limitata dalla previsione integrativa dell’art. 130 disp. att. c.p.p.
In definitiva in sede di conclusioni ex art. 523 comma 5, quale è la strategia più efficace che può esercitare il difensore alla luce di quanto suesposto?

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 23/12/2021
Cerchiamo di rispondere a tutti i quesiti con un’analisi ragionata del caso.

Come noto, mediante l’art. 4 si contesta al contribuente il reato di dichiarazione infedele che si sostanzia, come è facilmente intuibile, in una dichiarazione non del tutto aderente alla realtà dei fatti.
Tale discostamento tra il dichiarato e la “realtà” si concretizza in un’evasione d’imposta che può essere conseguita nei modi più disparati.
In ogni caso, va detto che il reato di dichiarazione infedele è estremamente tecnico, anche in considerazione delle articolate soglie di rilevanza penale che caratterizzano la fattispecie che, spesso e volentieri, necessitano dell’aiuto di un professionista (il cd. consulente tecnico) onde verificare se c’è stato un effettivo superamento delle stesse oppure no.

Proprio per quanto detto, è determinante, ai fini della dimostrazione della sussistenza del reato, l’analisi della dichiarazione del contribuente il cui studio è imprescindibile per verificare l’effettiva sussistenza del reato oppure no.

Pertanto, è normale che in tutti i processi per il reato di dichiarazione infedele la dichiarazione infedele sia presente e, in genere, la stessa viene tramessa dalla Guardia di Finanza che ha operato le indagini (il cd. PVC) oppure dall’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’emissione dell’avviso di accertamento.
Tali atti, poi, vengono trasfusi nel fascicolo del Pubblico Ministero che procede poi al loro deposito al fascicolo del dibattimento.

Nel procedimento di cui ci si occupa, invece, sembra che questo non sia mai avvenuto.

Fermo restando che tale circostanza appare quanto mani anomala, va prima di tutto detto che non v’è alcuna norma del codice di procedura penale che obbliga il Pubblico Ministero, nello svolgimento indipendente delle sue indagini, ad acquisire un determinato documento.
Vero è che alcuni documenti è bene che vangano acquisiti dall’accusa in quanto costituiscono un mezzo di prova fondamentale, ma laddove ciò non accada, sarà un problema per l’accusa non già per l’imputato.

Conseguentemente, non è affatto vero ciò che si afferma in relazione all’art. 234 e 431 c.p.p.: la dichiarazione infedele non è il corpo del reato e si, può essere acquisita al fascicolo del dibattimento, ma non c’è alcun obbligo in tal senso da parte del Pubblico Ministero.
Tale omissione può essere un problema ai fini della prova del reato, ma è un problema dell’accusa non già dell’imputato.
Anzi, questi dovrebbe piuttosto essere “felice” di tale defezione, che ben potrà essere rilevata ai fini dell’assoluzione. Come noto, invero, l’assoluzione è obbligatoria anche laddove non si ritenga raggiunta la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” della responsabilità dell’imputato e tale circostanza potrebbe benissimamente verificarsi allorché, contestato il reato di dichiarazione infedele, l’omessa acquisizione della dichiarazione non abbia consentito di verificare la sussistenza della fattispecie.

Ciò detto, analizziamo la questione dell’art. 507 c.p.p.

La norma in parola costituisce un “jolly” rilevantissimo per il giudicante che, proprio attraverso la sua applicazione, ha un potere a dir poco illimitato e di notevole portata discrezionale.
Tale potere, tradotto nel caso di specie, può benissimamente tradursi nell’acquisizione della dichiarazione che si presume infedele.
Sul punto, a nulla rileva l’art. 526 c.p.p., che non può essere utilizzato per eventuali atti acquisiti al fascicolo dal giudice ex art. 507 c.p.p., che saranno, per ciò solo, legittimamente acquisite.
Vero è che si potrebbero contestare i presupposti per l’esercizio del potere integrativo del giudice ex art. 507 c.p.p., ma è estremamente difficile farlo proprio in virtù del fatto che l’estrema liberà concessa al giudicante non consente di avere parametri giuridici alla stregua dei quali parametrare la correttezza del suo operato.

Parimenti del tutto inconferente è il richiamo all’art. 178 c.p.p. che dispone la nullità nel caso in cui non siano osservate le prescrizioni funzionali a garantire la difesa dell’imputato. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui non venga notificato il decreto di citazione a giudizio all’imputato, così da impedire la partecipazione dello stesso al processo. L’art. 178 c.p.p., quindi, non è assolutamente conferente rispetto al caso di specie.

Allo stesso modo non è pertinente il richiamo alle prove illegittimamente acquisite, circostanza, questa, che si ha solo nei casi in cui vengano acquisite prove in violazione delle procedure previste e/o in violazione di determinati divieti.
Si pensi alle intercettazioni: le stesse non possono essere acquisite se mancano i decreti autorizzativi del Giudice per le Indagini Preliminari e, in tale ultimo caso, si tratterebbe di prove inutilizzabili.

Nel caso di specie, dunque, non c’è nessun pregiudizio per la difesa, alcuna inutilizzabilità da far valere.

Conseguentemente, la strategia processuale più efficace è proprio quella di fare leva sull’insussistenza del reato, stante l’impossibilità di raggiungere la prova di responsabilità dell’imputato, per cui sarebbe stato imprescindibile quantomeno l’analisi della dichiarazione infedele.

Anonimo chiede
lunedì 26/08/2019 - Marche
“Un professionista ha asseverato una dichiarazione IVA a rimborso di 700 mila euro, il 28 febbraio 2014, relativa all'anno 2013. Si chiede di conoscere i tempi di prescrizione dell'azione tributaria e di quella penale, nonché le responsabilità del professionista, se una verifica della AdE, al contribuente, accerta l'infedeltà della dichiarazione IVA per 300 mila euro, ed in fine, se durante le fasi della verifica fiscale, il professionista debba essere avvertito.

Consulenza legale i 27/08/2019
Rispondiamo ai quesiti singolarmente.

Quanto alla “prescrizione”, l’azione tributaria non è assoggettata ad un limite temporale e, anzi, spesso gli accertamenti di natura fiscale presentano un grosso sfasamento temporale rispetto all’anno d’imposta indagato.
Rispetto a quella del reato penale, stando al tenore del parere sembra configurabile la fattispecie di cui all’art. 4 del D.Lgs 74 del 2000 i cui termini di prescrizione, aumentati di un terzo come da disposizione dell’art. 17 del medesimo decreto, ammontano ad anni 10 dalla consumazione del reato.

Quanto, invece, alla necessità di avvertire il professionista nel corso della verifica fiscale, non v’è alcuna disposizione normativa che imponga tale incombente all’AdE. Nel corso delle sue ispezioni, invero, il fisco ha solo l’onere di avvertire il soggetto cui è riferibile la dichiarazione ipoteticamente incriminata.

Sul versante della responsabilità del professionista asseveratore, la risposta è complessa.

Questi, infatti, risponderà del reato solo allorché vi siano degli elementi dai quali possa desumersi che il professionista abbia concorso col soggetto cui fa riferimento la dichiarazione infedele.

Concorrere, senza entrare in tecnicismi sterili, vuol dire aver posto una condotta che abbia materialmente agevolato la commissione del reato. Ad esempio, si avrà concorso laddove il professionista abbia asseverato la dichiarazione infedele dopo aver posto in essere delle compensazioni fiscali illegittime tale per cui egli sapeva benissimo che l’importo dichiarato era inferiore rispetto a quello ipoteticamente corretto.

Oppure, il professionista può concorrere nel reato laddove abbia posto in essere una condotta, di natura morale, che abbia istigato e/o determinato il soggetto cui la dichiarazione infedele fa riferimento a commettere il reato. Si pensi, ad esempio, al professionista che incita il cliente a dichiarare meno rassicurando quest’ultimo sul fatto che l’AdE non farà gli accertamenti dovuti.

Di certo il professionista non risponde del reato laddove questi abbia soltanto asseverato la dichiarazione infedele e non abbia posto in essere alcuna attività che abbia in qualche modo agevolato la dichiarazione infedele.