La legge 8 gennaio 2002, n. 2 ha modificato l'articolo in oggetto per quanto attiene ai contratti per studenti universitari, mantenendo la disciplina precedente per quanto attiene ai contratti transitori.
Nella normativa attuale viene operata una distinzione tra i contratti di locazione di
natura transitoria, disciplinati dall'articolo in esame, e i contratti di locazione di immobili per finalità turistiche, con riferimento ai quali non vengono applicati, ai sensi dell'art.
1, gli articoli
2,
3,
4,
4 bis,
7,
8 e
13.
Come opzione diversa rispetto a questi contratti transitori "
ordinari", è oggi possibile stipulare contratti
per studenti universitari seguendo gli specifici tipi contrattuali predisposti dal legislatore di cui all’art.
4 bis della legge. La legge pone ad oggi questa unica limitazione: adottare questi tipi di contratto.
Tale tipologia contrattuale del comma 2 dell’art. 5 è anche quella che consente l'accesso alle
agevolazioni fiscali, per quanto stabilito all’art.
8, comma 3, ultima parte, della legge.
La norma dà inoltre la possibilità - come si legge al suo comma 3 - di accedere anche ad un’altra fattispecie di contratti per studenti universitari, che è in facoltà dei Comuni indicati promuovere, basata su "
specifici Accordi locali" per la definizione - sulla base dei criteri stabiliti per i contratti agevolati - non più solo della definizione dei contratti - tipo, bensì anche dei canoni di queste locazioni.
I contratti che sono stati emanati a livello nazionale, tuttavia, vanno seguiti anche per questa fattispecie contrattuale: l’art.
4 bis, infatti, richiama sia il comma 2 che il comma 3 dell'articolo 5.
È ora opportuno analizzare cosa accade nel caso in cui non sia stato stipulato un accordo locale per studenti universitari riguardante il Comune interessato. In tal caso si deve ritenere che - in funzione della scelta fatta dal D.M. che ha approvato i tipi di contratto - i contratti per studenti universitari non possano essere stipulati, se non nelle forme alternative che non godono di agevolazioni fiscali.
Rimane inteso, in ogni caso, che il contratto di locazione per studenti universitari può essere stipulato solamente nel caso in cui il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea, di perfezionamento o di specializzazione nell'ambito di un comune diverso rispetto a quello di residenza (nonostante sia stato rilevato che l'impossibilità di stipulare tale tipologia di contratto per gli studenti che non siano fuori sede sia del tutto ingiustificata).
Bisogna ritenere che allorquando vengano posti in essere contratti che sono transitori solo all'apparenza, ma non nella sostanza, essi vadano considerati come contratti stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge, ovvero come contratti liberi.
Il punto focale della norma in oggetto è quello relativo alle "particolari esigenze delle parti" che vengono soddisfatti appunto da tale tipologia di locazione di natura transitoria.
Diversamente rispetto a quanto stabilito originariamente dalla norma, la quale prevedeva che le esigenze di transitorietà potessero collocarsi esclusivamente in capo al conduttore, un emendamento successivo ha modificato l'iniziale rubrica della norma, riferendosi appunto alle particolari esigenze delle "parti", dove tale espressione intende richiamare le possibili esigenze di entrambi, conduttore e locatore.
La ratio della scelta sembra essere quella di consentire ai proprietari di mettere nel mercato degli immobili temporaneamente sfitti, in attesa di abitarli personalmente.
Il concetto di transitorietà, di non facile definizione, attiene in sostanza ad una durata limitata nel tempo, che può concretizzarsi, per il locatore, nell'esigenza di disporre dell'immobile per un uso personale che si collochi in un futuro prossimo e certo al momento della conclusione del contratto e, per il conduttore, nell'esistenza di contratti di lavoro ricorrenti al momento della stipulazione.
L'art. 2 del d.m. del 2002 individuava la durata minima e massima dei contratti di locazione di natura transitoria, prevedendo che essi avessero durata non inferiore ad un mese e non superiore a 18 mesi. Il D.M. 16/01/2017 ha tuttavia soppresso il limite minimo di un mese. Ad oggi, pertanto, esiste solo un limite massimo di durata pari a 18 mesi.
Avendo durata non superiore a 30 giorni, anche il nuovo transitorio "breve" non andrà registrato. Tuttavia, trattandosi di locazione breve, andrà effettuata la comunicazione di cui all’art. 4 D.L. 50/2017.
L'esigenza di transitorietà riveste una particolare importanza all'interno della dinamica contrattuale, tanto che la normativa richiede l'inserimento nel contratto di una specifica clausola in cui tale esigenza venga individuata in modo espresso e che deve essere, nel caso di contratto di durata superiore a 30 giorni, giustificata attraverso apposita documentazione.