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Articolo 4 Legge sulle locazioni abitative

(D.lgs. 9 dicembre 1998, n. 431)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Convenzione nazionale

Dispositivo dell'art. 4 Legge sulle locazioni abitative

1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto , unitamente all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4 bis, costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8.

2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 nonché dell'art. 5, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.

4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.

Spiegazione dell'art. 4 Legge sulle locazioni abitative

Le diverse fattispecie di decreti ministeriali da emanarsi da parte del Ministro dei lavori pubblici (oggi, Ministro delle infrastrutture) di concerto con il Ministro delle finanze (oggi, Ministro dell’economia e delle finanze) sono definite dal presente articolo.

Innanzitutto viene prevista l'emanazione di un decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla conclusione della convenzione nazionale, che definisca i principi comuni per la quantificazione dei canoni nonché le modalità per garantire le esigenze delle parti, individuati nella "convenzione nazionale" stipulata tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.
Un secondo tipo di decreto è previsto venga emanato in caso di mancanza di accordo, trascorsi 90 giorni dalla convocazione delle organizzazioni interessate.
La "convenzione nazionale" prevista dal primo comma deve indicare, come accennato, "i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti".

L'ultimo periodo del primo comma prevede l'utilizzazione di "tipi di contratto" e non di "contratti tipo", come condizione per l'applicabilità dei benefici fiscali previsti a favore dei locatori.
Questa distinzione terminologica non va sottovalutata e riveste viceversa carattere di estrema importanza.
Infatti, la mancata utilizzazione dei tipi di contratto, o l’utilizzazione di tipi di contratto modificati o integrati produce indubbiamente la perdita dei benefici in questione.
Questione diversa sarà quella relativa alla validità o meno, sul piano squisitamente civilistico di tali contratti come contratti agevolati, il cui giudizio sarà rimesso al giudice, il quale dovrà analizzare caso per caso il rispetto o meno del criterio della "sinallagmaticità" dei rapporti tra locatore e conduttore, emergente dall'analisi del contratto nella sua globalità.

Per quanto riguarda nello specifico la determinazione del canone, gli accordi locali prevedono dei valori minimi e massimi di oscillazione. Al fine di stabilire l'importo, le parti, che possono eventualmente farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali, terranno conto del tipo di alloggio, del suo stato di manutenzione e di altre condizioni, tra le quali il fatto che l'immobile sia ammobiliato o meno.

Rel. Camera dei Deputati L. 431/1998

(Relazione alla Camera dei Deputati sulla L. 431/1998 recante la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo")

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L’articolo 4, non modificato nel corso dell’esame svolto al Senato, con l’intento di favorire la stipula dei contratti di locazione indicati al comma 3 dell’articolo 2, prevede che - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e, successivamente, ogni tre anni - venga promossa una convenzione nazionale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, al fine di individuare criteri generali per la fissazione dei canoni e di modalità volte a garantire particolari esigenze delle parti. I criteri generali fissati dalla convenzione nazionale sono indicati in un decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, che definisce altresì le modalità applicative dei benefici fiscali previsti dall’articolo 8.
Nel caso in cui non si verifichi un accordo tra le organizzazioni di categoria, i criteri generali vengono fissati dal medesimo decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I contratti-tipo definiti in ambito locale dovranno quindi tener conto dei criteri definiti in ambito nazionale.

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