(1)I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti(2).
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti(3) [54].
Quando la separazione è esercitata dai creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti [756 c.c.](4).
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione [2721, 2741 ss. c.c.](5).
Note
Esempio: il patrimonio ereditario vale 100 e vi sono tre creditori del de cuius (Tizio, Caio e Sempronio), ciascuno per un valore di 30, e un creditore dell'erede, Mevio, il cui credito è pari a 50. Qualora solo Tizio abbia chiesto la separazione sui beni del defunto:
- Tizio può soddisfarsi sui beni separati, ossia per l'intero ammontare del suo credito (30);
- Caio e Sempronio concorrono con Mevio sui restanti 70, ma nessuno dei tre ottiene soddisfazione integrale in quanto i crediti complessivi (30+30+50=110) sono superiori al valore dei beni non separati (100-30=70).
In questo caso il maggior favore riservato ai creditori separatisti rispetti a quelli non separatisti si spiega col fatto che i primi sono stati diligenti e hanno tutelato i propri interessi facendo ricorso all'istituto in esame, i secondi, invece, non lo hanno fatto.
Esempio: il patrimonio ereditario vale 90 e vi sono tre creditori del de cuius (Tizio, Caio e Sempronio), ciascuno per un valore di 40 e un creditore dell'erede, Mevio, il cui credito è pari a 50. Qualora solo Tizio abbia chiesto la separazione sui beni del defunto, occorre procedere alla somma tra il valore dei beni separati e non separati (40+50=90), tale valore va diviso per il numero dei creditori ereditari (90/3=30). Si ottiene in questo modo il valore che spetterebbe in teoria ai singoli creditori (30). Di conseguenza:
- Tizio può soddisfarsi sui beni separati con preferenza rispetto agli altri, conseguendo la sua quota (30);
- Caio e Sempronio concorrono sui restanti 10, escludendo Mevio;
- sui beni non separati (90-40=50) concorrono Caio, Sempronio e Mevio ma nessuno dei tre ottiene soddisfazione integrale in quanto i crediti residui complessivi (25+25+50=100) sono superiori al valore dei beni non separati (90-40=50).