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Articolo 86 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Moratoria nel concordato in continuitą

Dispositivo dell'art. 86 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751 bis, n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.

Note

(1) Articolo modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 86 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma risolve una delle questioni più dibattute sotto l'egida della Legge Fallimentare. In precedenza, infatti, si prevedeva che il piano potesse prevedere una moratoria di massimo due anni per il pagamento dei creditori privilegiati, non disciplinando le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di un simile termine.

Ora la disposizione anzitutto precisa che una simile dilazione è ammissibile solo nel caso del concordato in continuità aziendale. Inoltre, è stato soppresso il limite temporale dei due anni. Nonostante ciò, va osservato che l'art. 109 del Codice assegna espressamente il diritto di voto anche al creditore privilegiato destinato ad essere soddisfatto, seppur integralmente, oltre il termine di 180 giorni dall'omologazione.

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