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Articolo 124 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Proposta di concordato

Dispositivo dell'art. 124 Legge fallimentare

(1) La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo (2), anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo [96] (3), purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (4).

La proposta può prevedere:

  1. a) la suddivisione dei creditori in classi (5), secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
  2. b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
  3. c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente (6), purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione (7).

La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione (7).

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.
(2) La riforma del 2006 ha esteso la legittimazione ai creditori e ai terzi (nella prassi era già consentito al terzo di proporre l'istanza, ad esempio al mandatario del fallito).

(3) La norma mira ad accelerare la procedura di concordato, consentendo di iniziarla anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
(4) Comma così sostituito dal decreto correttivo 169/2007.
Il fallito soggiace a dei vincoli temporali che non sono applicati agli altri soggetti legittimati a proporre l'istanza.
(5) La suddivisione in classi serve per diversificare il trattamento delle diverse categorie di creditori: nell'ambito delle singole classi, varrà in modo pieno la par condicio creditorum.
(6) Su questa norma sono stati sollevati dubbi di costituzionalità, perché violerebbe i principi generali sulle garanzie creditorie.
(7) Comma così sostituito con d.lgs. 169/2007.

Ratio Legis

Il concordato fallimentare costituisce un modo atipico di chiusura della procedura, che si risolve in una composizione della crisi, dopo la dichiarazione di fallimento. I creditori accettano di rinunciare a una parte del proprio credito in cambio di una soddisfazione immediata, anziché rimandata a tempi futuri incerti.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

9 L’articolo 9 del decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VIII della legge fallimentare.
Il comma 5 reca modifiche all’art. 124 del r.d.
Il nuovo primo comma dell’articolo 124 presenta due importanti novità. La prima consiste nel fatto che, per poter presentare la proposta di concordato fallimentare, il debitore fallito deve aver tenuto la contabilità e che i dati risultanti dalla stessa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori.
La seconda consiste nella eliminazione dell’impedimento temporale di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento, per la presentazione della domanda di concordato da parte del debitore fallito. In tal modo si evita di porre il debitore fallito in una posizione più sfavorevole rispetto agli altri legittimati; posizione non giustificabile neppure con un presunto incentivo, della disposizione soppressa, all’utilizzazione della procedura alternativa di concordato preventivo.
Al terzo comma si precisa che la relazione giurata sul valore di mercato attribuibile al cespite o al credito dev’essere redatta da un professionista che abbia i requisiti di cui all’articolo 28, lett. a) e b) del r.d.
Nel quarto comma, primo periodo, del medesimo art. 124, l’aggiunta delle parole "uno o più creditori o da" chiarisce che è identica la disciplina del concordato sia che venga proposto da un terzo sia cha venga proposto da uno o più creditori, come previsto dal primo comma, non essendovi ragioni per differenziare la posizione del terzo proponente da quella del creditore proponente. Conseguentemente, nel quarto comma, secondo periodo, la parola "terzo" è sostituita dalla parola "proponente".

Massime relative all'art. 124 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 2674/2012

In tema di omologazione del concordato fallimentare, secondo la nuova disciplina di cui al D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, è ammissibile la proposta proveniente da un terzo e che contempli a suo favore, in sede di esecuzione, un'eventuale eccedenza - contenuta nei limiti della ragionevolezza - del valore dei beni trasferiti rispetto all'ammontare di quanto necessario per il pagamento dei crediti concorsuali, poichè essa realizza il giusto guadagno dell'intervento del terzo, che si accolla l'onere ed il rischio dell'operazione e non può dirsi agisca a scopo di liberalità; tale eccedenza è invero equiparabile alle spese necessarie all'esecuzione, da ritenersi giustificate, in analogia all'art. 504 c.p.c., ove così sia consentita la trasformazione del patrimonio del debitore negli strumenti volti al soddisfacimento dei creditori.

Cass. civ. n. 4698/2011

In tema di concordato fallimentare, ove gli obblighi dell'assuntore siano stati limitati, con apposita clausola recepita nella sentenza di omologazione, ai soli crediti ammessi al passivo, tale previsione, una volta che la predetta sentenza sia passata in giudicato, non è più contestabile, nè il terzo creditore, che si dolga dell'esclusione del suo credito tra quelli accollati dall'assuntore, può avvalersi allo scopo predetto del reclamo avverso il decreto emesso dal giudice delegato, ex art. 136 legge fall., in sede di verifica dell'avvenuta esecuzione del concordato.

Cass. civ. n. 3274/2011

In tema di concordato fallimentare, la necessità di identificare il soggetto proponente, se da un lato corrisponde all'esigenza di verificare se la proposta provenga dal fallito - al fine di controllarne la legittimazione, operando i limiti temporali di cui all'art. 124 legge fallim., nel testo "ratione temporis" vigente e sussistendo il divieto della cessione delle azioni di massa, consentita solo al terzo - dall'altro, a tutela dell'affidamento dei creditori, è circoscritta alle sole informazioni attinenti alla capacità solutoria del soggetto in relazione alle obbligazioni assunte con il concordato stesso, dunque alla sua fattibilità, rimessa alle valutazioni dei creditori medesimi, primi e, in difetto di opposizioni, unici controllori. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla proposta proveniente da società regolarmente costituita, della quale il giudice di merito aveva rilevato l'affidabilità, avendo essa depositato fidejussione bancaria a garanzia delle obbligazioni assunte).

In tema di concordato fallimentare, può ricorrere l'abuso del diritto quando il fine della procedura (cioè la soluzione anticipata della crisi con tutela dei creditori secondo le modalità approvate dalla maggioranza) ecceda il sacrificio imposto al patrimonio del fallito per la parte non necessaria al soddisfacimento dei creditori; tuttavia, è da escludere che l'abuso consista nella mera violazione del trattamento paritario fra i creditori, come risulta dalla stessa previsione normativa sia del concordato con classi (con i trattamenti differenziati fra creditori), sia di quello senza classi (proponibile anche da un creditore o gruppo di creditori, che legittimamente possono perseguire utilità maggiori di quelle che potrebbero ritrarre dall'ordinario corso della procedura). Ne consegue che l'abuso predetto non sussiste quando la proposta preveda la cessione delle azioni revocatorie al terzo, in quanto il vantaggio che questi ritrae si riflette in un corrispondente maggior vantaggio altresì per i creditori, alla stregua di maggiore percentuale offerta e sicurezza adempitiva.

Cass. civ. n. 24263/2010

All'assuntore del concordato fallimentare può essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare del fallito nella sola ipotesi in cui vi sia stato il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie con la contestuale liberazione del debitore originario; in mancanza di detta coeva liberazione, l'assuntore non succede al debitore originario nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, sicché egli, in quanto terzo, non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., relativamente a procedura avente ad oggetto l'immobile di proprietà del debitore originario.

Cass. civ. n. 4766/2007

In tema di concordato fallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, non determina l'improcedibilità delle predette azioni, verificandosi una successione a titolo particolare dell'assuntore nel diritto controverso; in tal caso, tuttavia, non è consentita la prosecuzione del processo tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111, primo comma, c.p.c., in quanto la chiusura della procedura, comportando il venir meno della legittimazione processuale del curatore, impone di far luogo all'interruzione del processo. Peraltro, nel caso in cui il trasferimento sia subordinato alla completa esecuzione del concordato, producendosi l'effetto traslativo soltanto a seguito del decreto con cui il giudice delegato, ai sensi dell'art. 136 della legge fall., procede al relativo accertamento, è a tale provvedimento che dev'essere ricollegata la perdita della legittimazione processuale del curatore, restando fino ad allora vincolate tutte le attività all'interesse dei creditori, e permanendo in carica gli organi del fallimento ai fini della sorveglianza sull'adempimento del concordato. In ogni caso, perché abbia luogo l'interruzione, è necessario che l'evento sia dichiarato dal procuratore costituito o risulti negli altri modi previsti dall'art. 300 c.p.c., proseguendo altrimenti il processo legittimamente nei confronti del curatore.

Cass. civ. n. 5391/2004

In tema di concordato fallimentare, ove gli obblighi dell'assuntore siano stati limitati, con apposita clausola recepita nella sentenza di omologazione, ai soli crediti ammessi al passivo, l'assuntore medesimo devesi ritenere privo di legittimazione passiva nei confronti della pretesa avanzata dal creditore non insinuato al passivo, la quale, dopo la omologazione del concordato con sentenza passata in giudicato — non essendo più ammissibile la contestazione della liceità di una clausola della proposta, che il creditore assuma lesiva della par condicio creditorum — può essere fatta valere nei soli confronti del fallito.

Cass. civ. n. 18382/2003

All'assuntore del concordato fallimentare può essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare del fallito nella sola ipotesi in cui vi sia stato il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie con la contestuale liberazione del debitore originario; in mancanza di detta coeva liberazione, l'assuntore non succede al debitore originario nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, ma gli si affianca quale garante e coobbligato, e pertanto non è legittimato a intervenire nel processo in grado d'appello oltre l'ambito definito dall'art. 344 c.p.c.

Cass. civ. n. 6587/2003

Al principio secondo il quale la cessione dell'azione revocatoria deve, ai sensi dell'art. 124 l. fall., essere espressamente inserita nella proposta di concordato e recepita nella sentenza di omologazione consegue, da un canto, che, accanto al patto di cessione dell'azione stessa, debba necessariamente esistere un patto (assorbente e parallelo) relativo alla cessione dei beni oggetto dell'atto di cui viene chiesta la dichiarazione di inefficacia (che rappresenta anch'esso strumento necessario per l'adempimento del concordato); dall'altro, che l'inclusione della cessione dell'azione revocatoria nel patto di concordato non possa ritenersi implicita tutte le volte che tale patto preveda la cessione dei beni, atteso che proprio la sua natura giuridica postula l'espressa menzione di una tale cessione.

Cass. civ. n. 14143/2000

In tema di concordato fallimentare, nella ipotesi in cui il creditore si sia limitato ad indicare nella domanda di ammissione al passivo una sola ragione di prelazione (privilegio) ed in relazione a questa si sia formato il giudicato a seguito di opposizione allo stato passivo, detto creditore non può far valere nei confronti dell'assuntore del concordato fallimentare — coprendo il giudicato il dedotto ed il deducibile e potendo l'assuntore avvalersi, in quanto avente causa dal fallimento, del giudicato relativo alla causa di opposizione allo stato passivo — una diversa causa di prelazione (ipoteca).

Cass. civ. n. 7868/2000

Il provvedimento di prima delibazione della proposta di concordato (di competenza del giudice delegato, secondo la previsione procedimentale dell'art. 124 l. fall.) manca dei requisiti della definitività (non essendo preclusa la riproposizione dell'istanza in termini di maggior conformità al modello legale, nonché di maggior utilità e convenienza per i creditori) e della decisorietà (non intervenendo su diritti soggettivi del debitore fallito, né arrecando allo stesso pregiudizi irreversibili), e non è, pertanto, impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (ricorso che, ove proposto, va dichiarato inammissibile).

Cass. civ. n. 2400/2000

L'assuntore del concordato fallimentare è tenuto al pagamento, nella percentuale concordataria, anche dei creditori concorsuali non insinuati al passivo. Invero, l'art. 135 della l. fall., escludendo che ai creditori concorsuali ma non concorrenti si estendano le garanzie date dai terzi, fa ritenere “a contrario” che la norma riceva invece applicazione nei riguardi dell'assuntore; inoltre, le disposizioni che regolano il concordato fallimentare parlano di terzo che “si accolla l'obbligo di adempiere il concordato” (art. 124) e di assunzione da parte di un terzo degli “obblighi derivanti dal concordato” (art. 137), tra i quali indubbiamente rientra anche quello di soddisfare i creditori non concorrenti, sia pure nei limiti dei patti concordatari (art. 135). Invero, con l'assunzione del concordato da parte di un terzo e l'omologazione del Tribunale il fallimento si chiude e il debitore viene liberato, con la conseguenza che le vicende inerenti l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal concordato riguardano esclusivamente l'assuntore, non potendo in nessun caso condurre alla riapertura del fallimento.

Cass. civ. n. 10013/1998

La cessione, ai sensi dell'art. 124, comma secondo, della l. fall., delle azioni revocatorie, a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato, si rende possibile solo avuto riguardo alle azioni che risultino già proposte alla data di deposito della proposta di concordato.

Cass. civ. n. 6485/1995

Con riguardo al fallimento di una società per azioni posta in liquidazione, è inammissibile la proposta di concordato fallimentare presentata dall'amministratore. Infatti, la legittimazione a proporre tale proposta spetta ai liquidatori dato che loro hanno la rappresentanza in via esclusiva della società in liquidazione (artt. 2452 e 2278, secondo comma, c.c.) e che in relazione alla proposta di concordato — che secondo l'art. 124 legge fall. deve essere presentata dal “fallito” — non è prevista l'iniziativa di altri soggetti al di fuori del fallito o dei suoi rappresentanti.

Cass. civ. n. 5147/1992

In tema di concordato fallimentare, la clausola che differisca il trasferimento dei beni del fallito all'assuntore del concordato stesso, subordinandolo all'esecuzione, da parte sua, degli obblighi ai quali si è assoggettato, comporta che l'assuntore debba procedere al soddisfacimento dei creditori con moneta propria, rimanendo detti beni, medio tempore, nella massa fallimentare, con la conseguenza che eventuali atti di disposizione su di essi compiuti da parte dell'assuntore sono sospensivamente condizionati nell'efficacia al verificarsi del detto evento, che costituisce oggetto della clausola di differimento. Pertanto, ove divenga impossibile l'avveramento di tale condizione, come nel caso di annullamento del concordato, l'atto dispositivo non acquista efficacia ed il bene rimane nella disponibilità del curatore del fallimento (riaperto).

Cass. civ. n. 8009/1990

Il principio per cui la condizione volontaria unilaterale, quale elemento accidentale del negozio giuridico finalizzato a tutela dell'interesse di una sola parte, può essere oggetto di rinuncia, espressa o tacita, ad opera di quest'ultima, non solo prima, ma anche dopo il verificarsi dell'evento, senza che la controparte possa ostacolare tale volontà abdicativa, opera anche con riguardo alla proposta di concordato fallimentare, con la conseguenza che, ove il proponente ne abbia risolutivamente condizionato l'efficacia — a tutela di un proprio interesse — all'avverarsi di un evento futuro ed incerto (nella specie, presentazione di domande di insinuazione tardiva), l'accettazione di tale proposta non attribuisce ai creditori il potere di far valere gli effetti risolutivi di siffatto avveramento, in contrasto con la volontà dell'interessato, che vi abbia, per facta concludentia, rinunciato.

Cass. civ. n. 2450/1988

Nel concordato fallimentare, un accordo fra il fallito ed il fideiussore del concordato medesimo, avente ad oggetto la cessione al secondo dei beni del primo, mentre non è ammissibile in sede concorsuale e con effetto verso i creditori, deve ritenersi consentito, quale espressione di autonomia privata, qualora sia destinato ad avere efficacia dopo la chiusura delle operazioni di esecuzione del concordato, in quanto non comporta sottrazione di beni o violazione della par condicio (sempreché non ricorrano ipotesi di nullità in base alle regole generali dell'art. 1418 c.c.).

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