(massima n. 1)
Nel caso in cui l'imputato sia deceduto anteriormente alla pronuncia da parte della Cassazione dell'ordinanza di inammissibilitą del ricorso dal medesimo proposto, deve essere dichiarata l'inesistenza di detta ordinanza, non potendosi ritenere giuridicamente esistente un provvedimento giudiziale adottato nei confronti di persona deceduta e deve essere eliminata la pronuncia di condanna al pagamento delle spese del procedimento conseguenziale alla declaratoria di inammissibilitą.