(massima n. 1)
La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche senza la necessitą di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile contro la sentenza di assoluzione dell'imputato).