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Articolo 511 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Lettura di verbali di prove di altri procedimenti

Dispositivo dell'art. 511 bis Codice di procedura penale

(1)1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 8, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

Ratio Legis

Al fine di garantire un'effettiva conoscenza probatoria, necessaria per la successiva fase decisoria, gli atti del dibattimento, sebbene conosciuti dal giudice, non sono utilizzabili se prima non vengono acquisiti mediante lettura.

Spiegazione dell'art. 511 bis Codice di procedura penale

Ai sensi dell'articolo 238, è ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti penali se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento e di procedimenti civili passati in giudicato, soltanto se il difensore ha partecipato all'assunzione della prova (nel procedimento penale) o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.

Eccettuate tali ipotesi, l'utilizzazione dei verbali di altri procedimenti è ammessa solo nei confronti dell'imputato che vi acconsenta.

La norma in esame prevede che la lettura dei verbali suindicati, e la conseguente utilizzabilità a fini decisionali, può essere disposta, anche d'ufficio, dal giudice. La lettura è comunque fatta solo dopo l'esame della persona interessata dai verbali di altri procedimenti, a meno che l'esame non abbia luogo, e questo al fine di porre le basi per eventuali e successive contestazioni.

Massime relative all'art. 511 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 16703/2008

Le dichiarazioni rese dall'imputato in diverso procedimento penale possono essere utilizzate, ex art. 238, comma terzo, cod. proc. pen. richiamato dal successivo art. 511 bis, qualora egli rifiuti di sottoporsi ad esame, in quanto detto rifiuto, rendendo irripetibile l'atto compiuto con l'interrogatorio davanti al P.M., legittima l'acquisizione del relativo verbale. (Rigetta, App. Ancona, 6 Dicembre 2007).

Cass. pen. n. 30797/2002

Le dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento penale sono acquisite al fascicolo d'ufficio e, qualora l'esame non abbia luogo per essersi lo stesso avvalso della facoltà di non rispondere, i verbali contenenti tali dichiarazioni possono essere oggetto di lettura e sono utilizzabili per la decisione, a norma degli artt. 238, terzo comma e 511 bis c.p.p., che si limita a posticipare detta lettura all'esame dell'imputato, solo se questo abbia luogo.

Cass. pen. n. 6359/1996

Una perizia effettuata in altro procedimento e di cui venga data lettura in dibattimento può essere utilizzata anche se non sia stato sentito il perito. Invero detto obbligo non è previsto dall'art. 511 bis relativo alla lettura di verbali di prove di altri procedimenti; in ogni caso l'omesso preventivo esame del perito non potrebbe costituire causa di nullità non essendo specificatamente sanzionato in tal senso né risultando inquadrabile in alcuna delle invalidità generali di cui all'art. 178 c.p.p. D'altro canto non ricorrerebbe ipotesi di prova illegittimamente acquisita ai sensi degli artt. 191 e 526 c.p.p. in quanto dette norme fanno riferimento al solo concetto di «acquisizione» e quindi ad un'attività che, logicamente e cronologicamente si distingue, precedendola, da quella della lettura o indicazione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento.

Cass. pen. n. 144/1996

Dalla complessa normativa risultante dagli artt. 238 e 511 bis c.p.p., si desume che le dichiarazioni rese dall'imputato in diverso procedimento penale, al di fuori dell'incidente probatorio o del dibattimento (nel qual caso costituiscono prova e se ne può dare lettura), possono essere utilizzate solo ai fini delle contestazioni, ove manchi l'accordo delle parti ed avvenga l'esame dell'imputato. Esse sono acquisite al fascicolo d'ufficio, ma possono essere valutate dal giudice solo per stabilire la credibilità della persona esaminata (art. 503, comma 4, c.p.p.). Qualora, invece, l'esame non abbia luogo, i verbali delle dichiarazioni rese in altro procedimento possono egualmente essere oggetto di lettura, a norma dell'art. 238, comma 3 e dell'art. 511 bis c.p.p., che si limita a posticipare detta lettura all'esame dell'imputato, solo se questo abbia luogo. In tale ipotesi i detti verbali sono allegati al fascicolo d'ufficio (art. 515 c.p.p.) e sono utilizzabili per la decisione a norma dell'art. 526 c.p.p., non potendo essere limitati alla sola funzione della credibilità della persona esaminata, non essendovi stato l'esame. Le norme suindicate adottano la stessa ratio dell'art. 513 c.p.p. di rendere utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato qualora lo stesso si rifiuti di sottoporsi all'esame, così determinando un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta dell'atto, che il sistema delle letture mira, appunto, ad evitare, come rilevato dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 254 del 3 giugno 1992. (Fattispecie in tema di calunnia, nella quale si è ritenuto che erano stati correttamente utilizzati i verbali degli interrogatori resi in altro procedimento dall'imputato, nei quali questi ammetteva la calunniosità delle accuse, essendosi lo stesso rifiutato di sottoporsi all'esame).

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