(massima n. 1)
La disciplina di cui al comma primo dell'art. 190 bis c.p.p. per la quale, nei procedimenti di cui al comma terzo bis dell'art. 51 stesso codice, l'esame dei testimoni o delle persone indicate nell'art. 210 che abbiano giā reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento (nel contraddittorio con la persona nei cui confronti dette dichiarazioni dovranno essere utilizzate) č ammissibile solo quando riguardi fatti diversi o sia necessario sulla base di specifiche esigenze si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruttoria per il sopravvenuto mutamento della persona del giudice.