(massima n. 1)
L'art. 190 bis c.p.p., anche nella formulazione introdotta dall'art. 3 della legge 1 marzo 2001, n. 63, pur non consentendo, per la sua natura di norma derogatrice al principio fondamentale di oralità del dibattimento, una interpretazione analogica, consente, tuttavia, l'interpretazione estensiva, intesa come quella volta a cogliere il contenuto sostanziale della norma, anche oltre il suo significato letterale. Ne deriva che la disciplina dettata dal primo comma del suddetto articolo, pur in presenza del richiamo ivi contenuto all'art. 238 c.p.p. (avendo questo il solo limitato scopo di sottolineare le modalità di acquisizione dei verbali contenenti le precedenti dichiarazioni di testimoni o di soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p.), ben può trovare applicazione anche nel caso di dichiarazioni rese non in altro procedimento, ma nello stesso procedimento, davanti ad altro giudice.