Tra gli atti che sono manifestazione del potere coercitivo dell'
autorità giudiziaria rientra l'
accompagnamento coattivo dell'imputato.
Muovendo dal presupposto che l'
accompagnamento coattivo non rientra tra quelle attività destinata ad una acquisizione probatoria (disciplinate altrove e sfocianti nell'adozione di
misure coercitive personali), esso si divide essenzialmente tra i provvedimenti del giudice e le attività esercitabili dal pubblico ministero (v. artt.
375,
376 e
377).
L'articolo
132, dedicato appunto all'accompagnamento coattivo dell'
imputato descrive il relativo procedimento, rinviando semplicemente ai “casi previsti dalla legge”.
Oltre alle ipotesi in cui esso può essere disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice, al fine di procedere all'
interrogatorio o al
confronto, i casi possono essere descritti solo procedendo con ordine. Di regola l'accompagnamento coattivo è preceduto da un avviso notificato o da un decreto di citazione rimasti privi di effetto, ma può essere disposto anche in sede di
incidente probatorio (art.
399) o
all'interno del dibattimento, come previsto dalla norma in commento (art.
490), escludendosi tuttavia in
udienza preliminare, dove non si assumono prove, al di là dell'ipotesi di cui all'art.
422. All'interno del dibattimento l'accompagnamento coattivo è dunque previsto nello specifico quando la presenza dell'imputato (non dichiarato assente) è
necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame. In tale ultima ipotesi, infatti, posto che non ha l'obbligo di rispondere e nemmeno di dire la verità, egli non è tenuto a sottoporsi all'esame,
La differenza rispetto alle misure coercitive personali si coglie soprattutto nel rilievo che l'accompagnato deve comunque essere liberato al più presto. Per questo motivo, dopo l'emissione del relativo
decreto motivato,
non si può trattenere la persona oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali (ma solo se perduri la necessità), ma si prevede altresì la durata massima,
non più di ventiquattro ore.