(massima n. 1)
Poiché l'art. 490 c.p.p. consente al giudice di disporre l'accompagnamento coattivo «dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame», lo status di contumace a differenza di quanto implicava l'omologo art. 429 c.p.p. del 1930, non costituisce più di un impedimento all'attivazione di questo strumento di coercizione processuale, avendo il legislatore inteso assicurare comunque il soddisfacimento delle esigenze probatorie alla cui tutela è predisposta la norma recata dall'art.490, che consente l'accompagnamento quando il giudice ravvisi la necessità della presenza dell'imputato per l'assunzione di una qualsiasi prova diversa dall'esame (essendo, quest'ultimo, un mezzo di prova non coercibile). Data questa generica indicazione del legislatore circa gli atti che possono legittimare l'accompagnamento, il fatto che questo sia stato disposto per effettuare una ricognizione formale, non può espletarsi dopo il riconoscimento informale, non è circostanza idonea ad individuare quest'ultimo elemento di prova.